La parte non inadempiente può decidere di non esercitare il recesso ma di chiedere la risoluzione e il risarcimento integrale

Cos'è la caparra confirmatoria

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Al momento della stipula di un contratto, alle parti è data la possibilità di liquidare il danno da inadempimento in via convenzionale e anticipata, avvalendosi dello strumento della cd. caparra confirmatoria.

La caparra confirmatoria, infatti, non è altro che una somma di denaro (o una determinata quantità di cose fungibili) che una delle parti consegna all'altra con il fine di dare garanzia circa l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il meccanismo prevede, in sostanza, che se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente, l'altra può recedere dal contratto e trattenere la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno. Se, invece, è chi ha ricevuto la caparra ad essere inadempiente, colui che l'ha versata può recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra stessa.

Infine, se il contratto è correttamente adempiuto da entrambe le parti, la caparra va restituita o imputata nella prestazione.

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Liquidazione convenzionale del danno

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In sostanza, con lo strumento della caparra confirmatoria, alle parti è data la possibilità di esercitare un diritto di recesso, garantito da una liquidazione del danno stabilita in via anticipata e forfettaria e quindi sollevata dalla necessità di provare l'ammontare effettivo del pregiudizio subito a causa dell'inadempimento dell'altra parte.

Risoluzione del contratto e risarcimento

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La previsione di una caparra convenzionale, in ogni caso, lascia comunque le parti libere di avvalersene o meno, non precludendo la possibilità per le stesse di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno subito sulla base delle regole generali.

A prevederlo espressamente è l'articolo 1385, comma 3, del codice civile, il quale stabilisce che "se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".

La liquidazione risarcitoria, in tal caso, potrà anche essere superiore all'importo della caparra e, proprio per tale ragione, la decisione di non avvalersi di quest'ultima viene presa generalmente nel caso in cui l'inadempimento è di non scarsa importanza.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui, una volta stipulato un contratto preliminare di compravendita, la conclusione del definitivo non vada in porto per inadempimento di una delle parti. La vanificazione dell'accordo potrebbe comportare danni notevoli all'altra se, per onorare a quanto pattuito, questa si sia fatta sfuggire un importante affare.

Tuttavia, laddove la parte non inadempiente decida di agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, rinunciando ad avvalersi della caparra, su di essa grava l'onere di provare l'ammontare effettivo del pregiudizio subito.

Le sorti della caparra

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Inoltre, se la parte non inadempiente decide di non esercitare il recesso ma preferisce chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno, non potrà ovviamente incamerare la caparra che avrà infatti perso la sua funzione di limitare preventivamente la pretesa risarcitoria.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'importo corrisposto a tale titolo dall'altra parte possa essere trattenuto a garanzia dell'effettivo risarcimento o come acconto del danno che sarà successivamente accertato e liquidato.

Recesso e risoluzione

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In ogni caso, anche dopo che la parte non inadempiente ha proposto domanda di risarcimento, è fatta salva per la stessa la possibilità di tornare sui suoi passi e decidere di esercitare il recesso sino a che la sentenza relativa alla pretesa risarcitoria non sia passata in giudicato. Così facendo, quindi, la parte decide in sostanza di tornare ad accontentarsi della somma stabilita preliminarmente in via convenzionale.

La Corte di cassazione ha a tal proposito sottolineato che, di conseguenza, il diritto alla caparra può ben essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione (cfr. tra le altre Cass. n. 11356/2006).

Diversa sorte, invece, subisce l'ipotesi inversa. Infatti, il convenuto che decide di esercitare il diritto di recesso dal contratto preliminare e trattiene la caparra confirmatoria, non può poi chiedere il risarcimento dei danni ulteriori: la risoluzione è preclusa dall'esercizio alternativo del diritto di trattenere la caparra confirmatoria (cfr. tra le altre Trib. Taranto n. 275/2013).

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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