di Valeria Zeppilli - Se le parti di un contratto prevedono nel loro accordo una caparra confirmatoria (con riferimento alla quale vai alla guida: "La caparra confirmatoria"), numerose sono le questioni giuridiche che possono manifestarsi in concreto dinanzi all'inadempimento di una delle parti. La caparra, infatti, rappresenta una garanzia rispetto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali che non sempre è considerata la soluzione in concreto migliore al comportamento contrattuale dei soggetti coinvolti.
Soffermiamoci su una questione che merita un particolare approfondimento: è possibile l'esercizio del recesso anche dopo la diffida ad adempiere?
La sentenza numero 358/2013 del Tribunale di Reggio Emilia
La risposta a tale domanda è da rinvenire nella sentenza numero 358/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, originata da una controversia sorta a seguito dell'inadempimento delle previsioni di un contratto preliminare di compravendita.
In tale pronuncia i giudici hanno infatti precisato che se la parte non inadempiente, dinanzi all'inadempimento dell'altra, si è avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto, inviando alla parte inadempiente una diffida ad adempiere "ante causam" ai sensi dell'articolo 1454 c.c., ciò non toglie che la stessa possa in seguito agire in giudizio per veder dichiarato il recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 1385 c.c. per inadempimento.
La risposta, quindi, è chiara: citando un passo della sentenza, "la parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere prima dell'instaurazione del giudizio, può successivamente agire in giudizio esercitando il diritto di recesso".