di Valeria Zeppilli - Per gli studenti, il mese di febbraio è stato sempre uno dei più temuti data la sua coincidenza con la chiusura del primo quadrimestre.
Ed è proprio febbraio il mese che l'USR Toscana ha scelto per indirizzare le scuole verso una corretta gestione degli eventuali contenziosi con le famiglie (v. nota protocollo 2764 del 21 febbraio 2017 - qui sotto allegata).
Impugnazione delle tabelle
Nella nota, in particolare, l'Ufficio scolastico regionale toscano ha ricordato che i provvedimenti riguardanti le valutazioni degli alunni che sono adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame sono atti definitivi.
Di conseguenza, essi possono essere impugnati in via giurisdizionale con una delle seguenti modalità: al TAR entro 60 giorni o con Ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, in entrambi i casi decorrenti dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini e degli esami sull'Albo delle istituzioni scolastiche.
Non è invece possibile il ricorso gerarchico, non solo per la definitività dei predetti atti, ma anche perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni d'esame e ai Consigli di classe.
Di conseguenza, è casomai proponibile reclamo al dirigente scolastico quale responsabile dell'atto conclusivo del procedimento.
Scuole: cosa fare in caso di contenzioso
In caso di contenzioso, il dirigente scolastico è tenuto a inviare tutta la necessaria documentazione all'Avvocatura dello Stato non appena questa inoltri alla scuola la richiesta di deduzioni e di atti, avendo cura di corredarla di una specifica relazione redatta da lui stesso o dal presidente della commissione d'esame.
Dirigente scolastico: cosa fare in caso di reclamo
Nel caso in cui gli interessati inviino reclamo al dirigente scolastico, invece, questo, conclusa l'istruttoria, deve darne seguito invitando l'organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie o procedere all'archiviazione. In ogni caso è necessaria la definizione con atto espresso.
Richiesta di accesso
Chiaramente, se la parte interessata intende estrarre copia degli atti che la riguardano le segreterie di istituto devono consentire l'accesso.
Per l'Usr Toscana va comunque fatta una precisione: per gli atti che sono relativi solo all'interessato o al minore rappresentato, è possibile anche l'accesso informale, mentre se è individuabile un controinteressato è necessaria la formalità.
USR Toscana nota protocollo 2764 del 21 febbraio 2017• Foto: 123rf.com