di Valeria Zeppilli - I tre giorni di permesso previsti dalla legge numero 104/1992 per l'assistenza ai disabili possono ora essere ufficialmente concessi anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto, che potranno assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione per prestare le cure necessarie al proprio partner.
Con la circolare numero 38/2017 qui sotto allegata, l'Inps ha infatti esteso a tali soggetti la possibilità di usufruire dei permessi giornalieri, rinviando anche alla pronuncia numero 213/2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge 104 nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, anche il convivente in alternativa al coniuge, al parente o all'affine di secondo grado.
Non c'è nessuna possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso, invece, per l'assistenza ai parenti del compagno: come chiarito dall'Inps nella recentissima circolare, tra questi e l'altra parte dell'unione civile non si costituisce infatti alcun rapporto di affinità, in assenza di qualsivoglia richiamo all'articolo 78 del codice civile da parte della legge numero 76/2016.
La circolare in commento, peraltro, ha preso in considerazione anche il congedo straordinario biennale, previsto dalla legge numero 151/2001 per i lavoratori che abbiano parenti in situazione di disabilità grave conviventi fino al terzo grado, in assenza di genitori o figli degli stessi, decretandone l'applicabilità anche alle parti di un'unione civile, ma non ai conviventi di fatto.
Inps circolare numero 38/2017• Foto: 123rf.com