di Marina Crisafi - La nuova legge che ha ricevuto il sì definitivo della Camera martedì scorso (leggi:"Responsabilità medica: la riforma è legge") ha una portata storica per la responsabilità medica. Tra le tante novità, a partire dall'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le vittime di mala sanità, al risarcimento diretto dell'assicurazione, al fondo ad hoc per gli indennizzi, rilevano le nuove regole sulla responsabilità dei sanitari.
Se dal punto di vista civile, viene definitivamente tracciata una sorta di "doppio binario", con la responsabilità contrattuale della struttura ed extracontrattuale del medico, dal punto di vista penale a rilevare è una sostanziale "depenalizzazione" dell'errore.
Il medico che sbaglia, infatti, non dovrà rispondere di omicidio o lesioni personali colpose, causato per imperizia, se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Il passaggio chiave è contenuto nel nuovo articolo 590-sexies, aggiunto al codice penale e rubricato "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
Di fatto la nuova disposizione, prevede al primo comma che "se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma". Ma al secondo statuisce che "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali" sempre che ovviamente "le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
Conseguentemente, viene abrogato il comma 1 dell'art. 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012), sulla colpa lieve.
Il testo della riforma della responsabilità medica