Per il Tribunale di Roma nel contrasto tra i genitori prevalgono le indicazioni dell'Ospedale e del medico del SSN

di Lucia Izzo - Se i genitori non sono d'accordo sulle cure mediche a cui deve essere sottoposte il figlio minore, prevalgono le ragioni di chi predilige la medicina tradizionale in luogo di quella omeopatica. Se il contrasto investe anche le scelte sulla vaccinazione del minore, la decisione va rimessa al pediatra del SSN. Lo ha precisato il Tribunale di Roma (giudice Velletti), in un'ordinanza del 16 febbraio 2017 (qui sotto allegata).


Il conflitto genitoriale è sorto al seguito della diagnosi di otite della figlia minore, degenerata in ipoacusia. Per il padre andavano seguite le cure indicate dall'ospedale presso cui la bambina era stata visitata, per la la madre, invece, si sarebbero dovute continuare le cure omeopatiche prescritte da un pediatra privato da lei scelto. Altro contrasto da risolvere era sorto per quanto riguarda le vaccinazioni a cui sottoporre la piccola.


La CTU chiamata a esprimersi sulla faccenda, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della bambina, evidenzia che i genitori sono incapaci di collaborare e che sembra che ciascuno decida per la figlia autonomamente con il rischio che gli interventi non coordinati producano danni per la minore.


Nel dirimere il dissidio genitoriale, il giudice dispone che la minore esegua immediatamente le cure prescritte dall'Ospedale Pediatrico per l'otite e stabilisce che i genitori debbano congiuntamente rivolgersi ai medici del nosocomio per la prosecuzione della cura per la ipoacusia rilevata, recandosi alle visite insieme o con autorizzazione al genitore più diligente a recarsi agli appuntamenti con la minore anche in assenza dell'altro. 


Ancora, precisa il Tribunale, le visite potranno essere prenotate dal genitore più diligente, il quale sarà anche autorizzato a prenotare le visite in regime di intra moenia in caso di urgenza, e i costi delle visite saranno divisi in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore.

In caso di dissenso tra i genitori, si legge nel provvedimento, si autorizza uno dei due a sottoscrivere i necessari consensi per sottoporre la minore ad accertamenti o a cure disposte dai sanitari dell'Ospedale Pediatrico.


Per quanto riguarda le decisioni in relazione alle vaccinazioni e per gli altri problemi di natura medica della bambina, il giudice predilige espressamente che vadano seguite le indicazioni del pediatra del Servizio Sanitario Nazionale; qualora tale medico ritenesse opportuno sottoporre la minore a vaccinazioni, precisa il Tribunale, il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la piccola nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra e a  sottoscrivere i relativi consensi anche in assenza del consenso dell'altro genitore, con onere di comunicazione all'altro di quanto effettuato.


Qualora l'altro non accetti di recarsi alle visite fissate presso l'Ospedale Pediatrico, ovvero presso il pediatra di base, il giudice dispone che la minore sia accompagnata anche solo da uno dei genitori. Il provvedimento si conclude con un ammonimento a carico della madre, che aveva mostrato di non prediligere le cure dell'ospedale, teso a far seguire alla minore le cure indicate dal nosocomio e quelle che verranno prescritte dal pediatra del SSN, altrimenti, in mancanza, verranno adottati provvedimenti di cui all'art. 709-ter del codice di procedura civile.


Tribunale di Roma, ord. 16/2/2017

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