Avv. Luisa Foti - Il rilascio del titolo approvvigionamento di fonti di energia in mare è materia esclusiva dello Stato. Lo ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 2017 che ha accolto il ricorso diretto del Governo, ex art. 127 Cost., con il quale era stata impugnata la normativa regionale abruzzese contenente il divieto di svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro le 12 miglia marine.
La decisione nasce dal ricorso diretto promosso dal Governo che aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 ("provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese"), - in riferimento a diversi parametri costituzionali - nella parte in cui, all'art. 1, pone il divieto di tutte le nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine, lungo l'intero perimetro delle coste abruzzesi, comprendendo nell'ambito di applicazione del divieto anche i procedimenti in corso e quelli conseguenti e connessi (atteso che l'unica clausola di salvaguardia riguarda i titoli abilitativi già rilasciati).
Al di là di tutti i parametri costituzionali violati secondo l'impostazione governativa, la Corte ha ritenuto fondata la questione solo in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost., in quanto la legge regionale si pone in contrasto con il principio fondamentale dettato dal legislatore, che riserva allo Stato la materia in questione.
Essa, infatti, nello stabilire l'ambito di operatività dei titoli autorizzatori, lungi dal porre mere norme di dettaglio, modifica la disciplina unitaria dell'accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost. La legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2015, inoltre, comportando una interferenza con l'attività amministrativa di competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti al rilascio dei titoli in questione, viola l'art. 118 Cost.
"Lo Stato ha dedotto la lesione dei princìpi fondamentali, posti dalla legge n. 239 del 2004, nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e delle competenze amministrative in materia di offshore. Tale legge all'art. 1, comma 7, lettera n), stabilisce, solo per la terraferma, che le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, siano adottate dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate, mentre per le determinazioni relative agli idrocarburi a mare, occorre, invece, far capo ad altre disposizioni dello stesso art. 1.
Alla stregua del comma 7 di tale articolo: «Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi […]».
Fra tali compiti e funzioni rientrano, da una parte, «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (lettera g) e, dall'altra, «l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia» (lettera l).
Da questo complesso normativo emerge il principio che, per il rilascio dei titoli di cui è questione - e cioè quelli a mare −, la competenza dello Stato è esclusiva e tale principio, d'altra parte, deve qualificarsi come fondamentale.
In relazione alla legge n. 239 del 2004 citata, la Consulta aveva già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 131 del 2016, che: «[s]i tratta di norme che ridefiniscono, "in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione" delle opere, "in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario" […], ma anche in relazione "ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione […]" (sentenza n. 117 del 2013)». Quanto in particolare alla ricerca sottomarina, questa Corte, sia pure in un diverso contesto normativo, ha già affermato che sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale (sentenza n. 21 del 1968)".
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