di Valeria Zeppilli - La recente giurisprudenza ha portato delle belle novità per gli avvocati, che li aiuteranno ad affrontare più serenamente il rapporto difficile con il processo civile telematico: se il sistema emette la ricevuta di avvenuta consegna in ritardo, tale circostanza non influisce sulla tempestività del deposito.
Con la sentenza numero 110/2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Rovigo ha infatti affermato che se tale ritardo fosse imputato alla parte si violerebbe quanto previsto dal codice di rito all'articolo 166, nei fatti riducendo a meno di venti giorni il limite concreto per la costituzione in giudizio.
Quindi, sebbene sia fuori discussione che è la ricezione di avvenuta consegna, detta comunemente RAC, a perfezionare il deposito telematico, non è comunque possibile imputare alla parte un ritardo del sistema nell'emettere la ricevuta nel caso in cui il deposito sia andato (pur tardivamente) a buon fine e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile.
L'emissione della RAC, del resto, non è una formalità che dipende da propria attività processuale delle parti.
Nel caso di specie, il convenuto aveva provveduto al deposito dell'atto contestato entro i termini a lui assegnati, ma il sistema aveva prodotto la ricevuta con sette ore di ritardo dando così il via a contestazioni circa la tempestività effettiva dell'incombente.
Per il Tribunale, però, alla luce di quanto visto sopra non ci sono dubbi: la parte va rimessa in termini.
Tribunale di Rovigo testo sentenza numero 110/2017
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