di Stefano Tamagna - In tema di sanzioni amministrative emanate in conseguenza di violazioni di norme del Codice della Strada, ed in particolare per ciò che attiene agli eccessi di velocità, accade, nei casi in cui si oltrepassi i limiti di oltre di 10 km/h (ex art. 142, co. 8, C.d.S.), che oltre alla sanzione principale che attesta appunto l'avvenuta violazione e commina la relativa sanzione, venga irrogata anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
La stessa può essere comminata solo previa collaborazione del soggetto obbligato, ossia del trasgressore, il quale avrà 60 giorni di tempo dalla notifica del verbale di accertamento per recarsi presso il Comando accertatore o, in alternativa, per inviare una raccomandata a/r al fine di dichiarare chi si trovasse alla guida del mezzo, in modo che gli accertatori possano comunicare i suoi dati e provvedere alla decurtazione del relativo punteggio.
Spesso tuttavia accade che il soggetto si dimentichi di effettuare tale dichiarazione, o pensi che una volta pagata la sanzione in misura ridotta (usufruendo nel caso dello sconto del 30% per chi paga nei 5 giorni) non occorrano altri adempimenti, non avvedendosi dell'apposito avvertimento indicato nel verbale.
Infatti statuisce l'art. 126 bis, co. 2, C.d.S.: 'il proprietario del veicolo o il legale rappresentante deve comunicare all'organo di polizia i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale anche se il proprietario del mezzo e il conducente sono la stessa persona. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142'.
Pertanto in casi simili al soggetto verrà notificato un'ulteriore verbale, ex art. 126 bis C.d.S., il quale ammonta a circa 300,00 euro, per aver omesso di dichiarare i dati del conducente.
Ciò premesso ecco una serie di casi nei quali ci si può trovare.
Verbale ex art. 126 bis C.d.S. emanato nelle more di un eventuale giudizio di opposizione del verbale principale
Qualora il contravventore decida di impugnare la sanzione principale avanti al Giudice di Pace competente, indipendentemente dal fatto che il giudice sospenda o meno l'efficacia esecutiva del verbale presupposto, si ritiene per consolidata giurisprudenza, che muove dal testo stesso della norma di legge, che l'obbligo di comunicare i dati del conducente debba ritenersi sospeso sino alla conclusione del giudizio di opposizione.
Sul punto sostengono la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cass. n. 20974/2014; Corte Cost. n. 27/2005) 'in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente sino a che non siano conclusi i procedimenti giurisdizionali volti all'annullamento del verbale in quanto tale obbligo deve ritenersi sospeso sino all'esito del relativo giudizio di opposizione, ove ovviamente lo stesso risulti negativo per il ricorrente'.
Sulla stessa linea l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, in due sentenze gemelle rese su ricorsi presentati dal sottoscritto per analoghi casi, ha aderito al summenzionato principio (Sent. N. 1527/15 e 197/2017).
Per completezza si segnala tuttavia un orientamento giurisprudenziale di segno opposto.
Verbale ex art. 126 bis C.d.S. notificato tardivamente
Può altresì accadere che il verbale ex art. 126 bis C.d.S., ancorchè legittimo, venga tuttavia notificato al trasgressore tardivamente (ossia oltre i 90 giorni dall'accertamento) da parte dell'amministrazione.
L'art. 201 C.d.S. dispone: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore...".
Già a far tempo dalla sentenza n. 198 del 10 giugno 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del I comma dell'articolo 201 del Codice della Strada, nella formulazione all'epoca vigente, nella parte in cui non faceva decorrere il termine per la notificazione al trasgressore "dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere alla identificazione. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possano che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne ".
Sul punto insegna la giurisprudenza che 'la data di accertamento coincide con quella dell'infrazione poichè la stessa avviene mediante dispositivi che consentono all'Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell'illecito con una semplice visura al PRA cui l'Amministrazione ha accesso immediato; da tale data scattano i termini per la notifica del verbale, i quali si identificano in giorni 90. Conseguentemente il superamento di tale limite previsto dall'art. 201 C.d.S. da parte dell'Amministrazione procedente comporta l'annullamento del verbale'.
Perfettamente in linea con tali orientamento si è espresso a più riprese l'Ufficio del G.d.P. di Parma su ricorsi presentati dal sottoscritto, condannando altresì l'Amministrazione alle spese di lite (n. 1833/2016 e 303/2017).
Verbale ex art. 126 bis C.d.S. notificato in prossimità della scadenza dei 90 giorni
Altro caso, che peraltro sta riscontrando un continuo uniformarsi della più recente giurisprudenza, consiste nel fatto che ancorchè l'amministrazione riesca a notificare il verbale nei 90 giorni previsti, la stessa attenda gli ultimi giorni ad essa disponibili.
Ebbene, poiché spesso i mezzi vengono usati da vari soggetti della famiglia -e non- il passare delle settimane rende difficile ricordare chi fosse alla guida del mezzo multato, poiché i ricordi talvolta non aiutano.
Ebbene a tal riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio secondo cui 'in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell'art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi' (Cass. Civile, sez. VI, ordinanza del 23.12.2016, n. 26964; Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003).
Verbale ex art. 126 bis C.d.S.: pagare per salvare i punti
Per i 'recidivi' degli eccessi di velocità è infine possibile che il trasgressore, ancorchè ben consapevole che debba dichiarare i dati del conducente, di proposito non lo faccia in quanto opti per pagare la contravvenzione del 126 bis C.D.S. (come detto 300 euro circa) piuttosto che vedersi decurtare i punti oppure addirittura sospendere la patente.
Tale fenomeno è stato da alcuni ritenuto una sorta di ingiustizia in quanto paradossalmente chi ha maggiori facoltà economiche può permettersi di oltrepassare i limiti senza, di fatto, vedersi mai decurtare il punteggio, in quanto semplicemente lo stesso omette di dichiarare i dati del conducente (senza quindi perdere punti) 'cavandosela' con una semplice contravvenzione di poche centinaia di euro che di fatto non va ad incidere particolarmente sul proprio bilancio famigliare.
Tuttavia sul punto la recentissima ordinanza della Corte Costituzionale (ordinanza 7 dicembre 2016 - 13 gennaio 2017, n. 12) ha ritenuto pienamente legittimo tale meccanismo statuendo che "avendo peraltro questa Corte, proprio con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ritenuto «paradossale» l'ipotizzata necessità di «una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie […], non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione» (ordinanza n. 292 del 2006)" (leggi in merito: "Due multe da 286 euro e salvi la patente"). Conseguentemente non dichiarare volontariamente chi sia alla guida del mezzo per non farsi decurtare i punti è perfettamente lecito indipendentemente dal reddito del soggetto.
Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma
Specializzato in professioni legali
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