Per il Tribunale di Roma il padre che ha postato su Facebook le foto delle gare d'equitazione era favorevole alla spesa straordinaria per lo sport

di Lucia Izzo - Il papà è tenuto a pagare le spese straordinarie versate per i corsi di ippica della figlia nata fuori dal matrimonio: le fotografie orgogliosamente postate su Facebook dall'uomo, in data anteriore all'accordo con la ex omologato dal Tribunale dei minori, dimostrano che questi era consapevole e favorevole allo svolgimento della costosa disciplina. Lo stesso, invece, non può dirsi rispetto ai corsi di ginnastica che la giovane atleta ha deciso di seguire, in quanto non è provato che il padre abbia dato l consenso allo svolgimento della nuova attività fisica.


Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza n. 17127/2016 che ha accolto in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo per oltre 9mila che era stato ottenuto dalla madre della ragazzina. I giudici trovano corretta la censura avanzata contro la rivalutazione Istat degli arretrati, poiché i conti del prospetto che la ex compagna ha allegato al fascicolo monitorio non appaiono corretti. 


Tuttavia, correttamente la donna ha avanzato l'ingiunzione per ottenere il pagamento delle cifre richieste: infatti, gli accordi della coppia, ratificati dal Tribunale dei minori, da soli non bastano per ottenere l'esecuzione forzata in quando è necessario un titolo idoneo, come una condanna per diritto certo, liquido ed esigibile. Questo perché le somme a titolo di spese straordinarie per la figlia, infatti, vanno esattamente quantificate.


Per il Tribunale, il padre è tenuto a pagare la sua parte per quanto riguarda il conto del circolo ippico: il suo consenso alla costosa attività sportiva praticata dalla figlia, infatti, deve ritenersi implicito poichè l'uomo non solo non ha mai comunicato il suo dissenso all'ex per il futuro in caso l'impegno fosse diventato insostenibile, ma, anzi, ha pubblicato con orgoglio su Facebook le foto delle gare, dimostrando di accettare consapevolmente e favorevolmente l'attività.


Diverso il discorso per le spese per le lezioni di ginnastica, dalle quali il giudice ritiene di esonerare il genitore: l'attività svolta presso l'associazione dilettantistica, spiega la sentenza, è diversa e isolata rispetto all'equitazione che la giovane invece svolge a livello agonistici.


Sul tema delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha, in realtà, affermato che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie", poiché trattasi di una decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.


Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).


La Corte, inoltre, ha ribadito che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (ad esempio quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. VI sez. civ., ord. 10 giugno 2016, n. 12013).


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