di Gianluca Giorgio - La terza sezione della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 18773 del 26 settembre 2016 ha, definitivamente, chiarito l'ambito di applicazione di una norma della legge 27/2012.
La prescritta disposizione opera nei casi di risarcimento del danno biologico nelle ipotesi di sinistro stradale. Con questo interessante decisum difatti, il giudicante ha posto in essere un'importante principio per ciò che riguarda l'interpretazione temporale della citata legge. Si osserva, nella richiamata pronuncia, che ai sensi dell'articolo 32, commi 3-ter e 3-quater del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, la stessa si applica anche ai giudizi tutt'ora in corso. La norma di cui si discute, per chiarezza, recita che :"il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".
A conoscere l'evoluzione storico-normativa della legge è utile sapere che il punto di vista del legislatore nell'introdurre la stessa nella compagine ordinamentale era quello di scoraggiare le eventuali richieste risarcitorie pretestuose ed alle volte illegittime sotto il profilo sostanziale e concedere, invece, la risarcibilità solamente a quelle fattispecie giuridiche che veramente necessitavano di tali tutele.
Questo articolo, per tale ragione, è stato più volte oggetto di accesi dibattiti da parte della dottrina civilistica proprio in relazione alla sua applicazione nel settore della responsabilità civile. Infatti, come è noto la norma di cui si discute è alquanto limitativa della sfera di risarcibilità del danno biologico
se l'entità assurge ad essere di lieve entità e non documentabile scientificamente ma solo da considerazioni di natura privata. Anche in tali ipotesi valgono le stesse regole e la legge tutela il ricorrente pur dovendo esso allegare gli accertamenti clinici come prescritti dal codice civile (art. 2043c.c, c.c,art.1223 c.c,art.2056 c.c).Quindi alla luce di ciò, i fatti meramente bagattelari dovevano restar fuori dalle aule giudiziarie per ciò che interessava il risarcimento del danno biologico in quanto esso si dovrebbe ben palesare come eccezione di difficile evenienza che come regola di facile applicazione.
Il fatto di cui si è occupata questa innovativa pronuncia, riguardava una questione giuridica apparentemente complessa in quanto pertineva ad una richiesta risarcitoria sotto un duplice ordine di profili, ovvero una lesione all'autovettura del danneggiato ed un risarcimento per i danni biologici subiti a causa del medesimo fatto.
A ben passar lo sguardo attento su tale provvedimento giurisdizionale è molto utile analizzare il modus operandi di questo interessante testo, nell'osservare che il supremo Collegio ha stabilito che i criteri guida della norma, precedentemente citata debbano essere applicati anche ai sinistri ancora in corso di giudizio. Quindi vi è stata una estensione formale nell'applicazione della norma anche ad altri giudizi purchè ancora non in stato di definizione, ma non un allargamento ad altre possibilità risarcitorie non previste dalla legge. Questa lettura appare, in piena aderenza, all'art. 12 primo comma delle preleggi al codice civile e ciò ben si combina con l'intento della legge 27/2012 che era quello di limitare l'azione risarcitoria a fattispecie che reclamano veramente danni a carattere biologico.
I requisiti per vedere ascritta tale applicazione sono due ovvero, che il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore della legge e che il giudizio sia pendente.
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