di Gianluca Giorgio - Questa pronuncia si presenta alquanto innovativa, all'interno della singole ipotesi, di reato. Ciò in quanto la stessa chiarisce, esaustivamente, il confine apparentemente labile, fra il reato continuato ed il concorso formale di reati. Difatti, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19783 del 13 maggio del 2015, si è definitivamente pronunciata in tema di detenzione di armi ed unica fattispecie di reato.
In tale interessante dictum, nello specifico, il cennato giudicante ha ribadito che se il soggetto agente viene ad essere detentore di più armi , in un medesimo evento di reato, risponde di una sola ipotesi criminosa, a titolo di concorso formale ai sensi dell'articolo 81 1 comma c.p e non di reato continuato.Il numero delle armi invece rileverà invero per altri profili.
Tale ultima considerazione, sarà tenuta in debita considerazione,invece, per il conto della pena da addebitare al soggetto agente in relazione alla propria condotta. Ciò nel senso che se rispetterà i limiti dell'art.10 comma 10 della L.110/1975 allora sarà ascrivibile ad una medesima fattispecie, al contrario se supererà i confini della citata norma, il soggetto potrà rispondere anche di un'altra e differente ipotesi di rilievo penale. Infatti sul punto ben si legge nella citata pronuncia che :"Lamenta violazione della Legge 18 aprile 1975, n. 110, articoli 10 e 12, e articolo 81 c.p., atteso che gli aumenti, a titolo di continuazione sulla pena base, per la detenzione illegale di due armi comuni da sparo e il porto illegale di un'arma comune da sparo costituivano violazioni del divieto di bis in idem. Osserva che sia per il delitto di detenzione che per quello di porto la pluralita' di armi (detenute o portate) non integrano fattispecie autonome, ma un'unica condotta in relazione alla quale il numero di armi rileva ai soli fini della gravita' della condotta (cita sez. 1 n. 44066 del 25/11/2010; n. 4353 del 17/01/2006, n. 12616 del 27/06/1986, rv. 174245; n. 10683 del 21/06/1995, rv. 202539).
Denuncia, inoltre, violazione della Legge 18 aprile 1975, n. 110, articoli 10 e 12, con riferimento alla condanna per la detenzione illegale delle armi, nonostante non risultasse in alcun modo provata una condotta di tal fatta autonoma e temporalmente distinta rispetto a quella del loro porto ".
Pertanto, con la presente pronuncia la Suprema Corte ha inteso la necessità di stabilire un confine semantico di natura interpretativa sulla norma di cui all'art.81 del codice penale.Difatti, nel citato testo normativo, si richiamano le due fattispecie di reato ed i margini di azione fra gli stessi. Il criterio, seguito dal legislatore del 1930 è determinato dal tempus commissi delicti (nelle ipotesi di continuazione) e dall'unitarietà della condotta in relazione a più eventi (nella differente ipotesi di concorso formale)nel quale rientra l'oggetto specifico della pronuncia.
In tale caso, analizzato dall'estesa pronuncia, il giudicante ha confermato la commissione di una sola ipotesi formale di reati in quanto l'azione e la detenzione di armi sono contestuali in una medesima fattispecie priva del requisito temporale che ne confermerebbe invece la continuazione.
In buona sostanza il reato sarà ascrivibile quindi alla norma di cui all'articolo 81 comma 1 c.p ed il numero delle armi sarà considerato soltanto per ciò che attiene commisurazione della pena.
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