Approvato all'unanimità da Montecitorio il ddl "tutela orfani". Tutte le novità e il testo

di Marina Crisafi - Stop automatico alla successione per il coniuge, il convivente e l'unito civile indagati per omicidio o tentato omicidio nei confronti dell'altro coniuge o partner, o dei genitori del fratello o della sorella. Stessa cosa per la pensione di reversibilità. Sono solo alcune delle novità introdotte dal ddl "tutela orfani" approvato nei giorni scorsi all'unanimità dalla Camera.

Il testo, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" (qui sotto allegato) passa ora all'esame del Senato.

Il ddl punta ad ampliare le tutele sotto diversi profili, da quelle sanitarie e assistenziali, con interventi di aiuto e sostegno psicologico, a quelle economiche, con l'aumento delle risorse al fondo di rotazione ad hoc per il finanziamento delle borse di studio, a quelle giudiziali, con la previsione dell'accesso al gratuito patrocinio, alla modifica del sequestro conservativo, alla provvisionale.

Viene annullato inoltre il diritto al godimento delle eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di crimini domestici, escludendolo automaticamente, senza che gli altri eredi debbano fare necessariamente causa.

I punti chiave del ddl

Gratuito patrocinio

All'art. 76 del testo unico sulle spese di giustizia 115 2002 viene aggiunto un comma 4-quater che prevede che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore "dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti". L'ammissibilità si estende al procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato compresi quelli di esecuzione forzata.

Sequestro conservativo

Il testo introduce un comma 1-bis all'art. 316 del codice di procedura penale, stabilendo che "quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime".

Provvisionale

Viene inoltre aggiunto un comma 2-bis all'art. 539 del codice di procedura penale contenente la previsione che allorquando si proceda per l'omicidio del coniuge, del partner dell'unione civile, anche se è cessata, o del convivente, il giudice "rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile".

Inoltre, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, "in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".

Indegnità a succedere

Il testo interviene anche sul codice civile, intervenendo sulle fattispecie di indegnità a succedere, attraverso il nuovo art. 463-bis. La disposizione prevede che siano sospesi dalla successione, il coniuge (anche legalmente separato), il partner dell'unione civile o il convivente, per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna o di patteggiamento, il responsabile è escluso dalla successione ex art. 463 c.c.

Le disposizioni si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella".

Viene aggiunto inoltre l'art. 537-bis c.p.p., contenente la previsione che quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'art. 463 c.c., "il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".

Pensione reversibilità

Il ddl detta modifiche anche relativamente alla disciplina della pensione di reversibilità (l. n. 125/2011), prevedendo che siano sospesi dal diritto alla percezione della stessa o dell'indennità una tantum, il coniuge e il partner dell'unione o della convivenza, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o partner, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Inoltre, viene previsto che i figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti subentrino nella titolarità della quota di pensione o di indennità del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Sarà il pm a comunicare senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli nella titolarità.

Ddl Tutela Orfani

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