di Gianluca Giorgio - La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 10875 del 26 novembre 2016 si è pronunciata in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.
Con tale, interessante ed utile, pronuncia il Supremo Collegio giudicante ha esaustivamente stabilito che il dipendente di Bancoposta S.p.a riveste, la funzione di incaricato di pubblico servizio.
La pronuncia è innovativa proprio se si tiene conto che la richiamata persona giuridica rientra nel novero di una comune società per azioni. Di conseguenza tali soggetti, secondo le logiche del diritto comune, dovrebbero rivestire la funzione di dipendenti privati. Invece, proprio in relazione alla funzione che essi sono chiamati a ricoprire, assumono tale ruolo in virtù della, complessa e mista, natura giuridica dell'attività di raccolta di risparmio.
Con ciò si sottolinea che i dipendenti di tale società per azioni, per i delicati rapporti professionali, di cui si discute, sono rivestiti di tale funzione per un'interesse di diretta natura amministrativa.
Sul punto è utile ribadire che, in merito a siffatto ruolo, l'articolo 358 del codice penale conferma la nozione di cui si discute in relazione a tali rapporti giuslavoristici. Difatti la norma recita che :"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
La ratio ispiratrice della norma attiene alla possibilità di estendere il raggio di azione della funzione pubblica anche ad altri settori. Però la stessa offre anche la possibilità di affiancare tale servizio alla nozione di pubblico dipendente anche se con le dovute eccezioni. Infatti, la grande differenza fra le due tipologie professionali è che i pubblici dipendenti sono forniti, per ovvie ragioni di natura pubblica, dei tipici e tassativi poteri deliberativi, ablativi e concessori, di cui l'incaricato di pubblico sevizio non è chiamato a disporre.
Dunque le due posizioni, dal punto di vista civilistico assumeranno compiti paralleli, ma sul versante penalistico avranno due differenti applicazioni giuridiche e discipline normative. Difatti i primi sono soggetti alla norma di cui all'art. 357 c.p, che sottolinea la componente, di sostanziale differenza, dettata dalla funzione amministrativa che sono chiamati a ricoprire mentre i secondi sono richiamati alla norma di cui all'art 358 c.p, con le suesposte eccezioni.
Fermo restando quanto sopra, le due tipologie professionali sono comunque soggette alle comuni regole in merito alla responsabilità civile e penale previste dal nostro ordinamento giuridico.
Per approfondimenti, vai alla guida "L'incaricato di pubblico servizio"
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