di Gianluca Giorgio - La Terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, qualche anno fa, e più precisamente con la pronuncia numero 16459 del 11 aprile 2013 ha inteso offrire un'interessante lettura ermeneutica estensiva in capo ad un reato contravvenzionale presente nel nostro codice penale.
Anche se generalmente si pensa che tale materia sia diretta competenza della realtà civilistica, per i rapporti di cui essa si compone, in tal caso, proprio in merito al principio di sussidiarietà della norma penale essa offre una tutela diretta proprio in tal'altro settore giuridico.
Nel caso di cui si discute, una condomina si è vista addebitare la cennata contravvenzione in quanto gettava dalla propria pertinenza, cenere e sigarette che molestavano la persona che abitava nel piano sottostante.
Difatti la norma di riferimento è l'articolo 674 c.p. che tratta del "getto pericoloso di cose". Secondo la stessa:"chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone". Dalla lettura della norma si comprende benissimo che essa rientra nelle ipotesi contravvenzionali, ovvero in quei delitti definiti "nani" dalla dottrina penalistica (Antolisei,Rocco) proprio per la minore offensività che presentano.
Nello specifico, tale norma vuole tutelare la prevenzione di infortuni e di possibili offese all'incolumità dei cittadini.
La ratio fondatrice della stessa è chiarissima: evitare qualsiasi forma di ingerenza per ciò che attiene la normale vita sociale nei luoghi pubblici o nelle private abitazioni.
I soggetti che essa vuole tutelare sono tutti coloro che si trovano nella diretta sfera di pertinenza del getto di cose.
Anche in questi casi è possibile estinguere il reato, usufruendo della oblazione (art.162 bis c.p.), prima dell'apertura dell'udienza dibattimentale.
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