- Cos'è un fondo intercluso
- Come nasce la servitù di passaggio in favore del fondo intercluso
- L'indennità che deve pagare chi ottiene una servitù coattiva
- L'interesse all'utilizzo del fondo
- Il testo dell'art. 1051 Passaggio coattivo
Cos'è un fondo intercluso
[Torna su]
Questa situazione è al centro della disposizione contenuta nell'art. 1051 del codice civile, che al riguardo sancisce il diritto, per il proprietario del fondo intercluso, di ottenere la servitù di passaggio sul fondo altrui. Il diritto sussiste anche nel caso in cui la creazione di un differente passaggio, ad esempio un ponte, non sia impossibile, ma semplicemente disagevole o troppo dispendiosa (in questo caso, si parla di interclusione relativa).
Come nasce la servitù di passaggio in favore del fondo intercluso
[Torna su]
Lo stato di interclusione del fondo non fa nascere di per sé la servitù coattiva, ma dà diritto al proprietario di ottenerla per contratto
o per sentenza. Un ulteriore modo di acquisto, anche se la dottrina non è unanime sul punto, è rappresentato dall'usucapione. Nell'individuazione del percorso, oggetto del diritto reale di servitù, occorre tenere presente il disposto del secondo comma del citato articolo, che pone l'accento sulla tutela degli interessi del proprietario del fondo servente. La via d'accesso alla via pubblica, infatti, dovrà essere quella più breve e che comporti il minor danno possibile al fondo servente.L'indennità che deve pagare chi ottiene una servitù coattiva
[Torna su]
Chi ottiene una servitù coattiva in favore del fondo intercluso è tenuto, ai sensi dell'art. 1053 del codice civile a pagare un'indennità proporzionata al danno determinato dal passaggio.
Se poi per attuare il passaggio occorre "occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 1038" (Indennità per l'imposizione della servitù.).
L'interesse all'utilizzo del fondo
[Torna su]
Di particolare importanza è anche la precisazione, contenuta nel primo comma dell'art. 1051, in base alla quale il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino sorge quando alla base c'è l'intenzione di coltivare o fare un uso "conveniente" del proprio fondo. Ciò significa che chi pretende la costituzione della servitù, non ha necessità di rispettare una particolare destinazione per il proprio fondo, essendo sufficiente che essa sia meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Questa servitù, in buona sostanza, è un istituto che tutela non tanto l'interesse privato, quanto quello pubblico all'utilizzo di ogni terreno. Va sottolineato, infine, che non è possibile costituire questa servitù di passaggio in danno di abitazioni e degli spazi ad esse attinenti (cortili, giardini, etc.).
Il testo dell'art. 1051 Passaggio coattivo
[Torna su]
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo [1053].
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Per approfondimenti vai alla guida La servitù di passaggio
• Foto: 123rf.com