di Gianluca Giorgio - La Suprema corte di Cassazione con la pronuncia numero 18762 del 23 settembre 2016 ha dettato un notevole principio di diritto in tema di accesso ai luoghi e strutture architettoniche. In particolare il diritto soggettivo invocato attiene a quello dell' accesso ai luoghi.
Con la sentenza in questione il giudicante ha inteso chiarire che la situazione di inaccessibilità di un luogo, pubblico o privato, ben legittima una persona con disabilità a ricorrere alla tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 7 della L. 67/2006.
La pronuncia è evocativa e raggiunge il suo risultato pratico ovvero quello di fornire una tutela, effettiva e celere, alle situazioni prima richiamate.
Il caso specifico era determinato da una fattispecie in cui una barriera architettonica non consentiva, al richiamato soggetto, l'accesso ad una postazione bancomat. Infatti ben correttamente i giudici del Collegio di legittimità hanno ribadito che :"Dato il quadro normativo di riferimento fin qui esaminato, il Collegio ritiene che le leggi statali e regionali su menzionate costituiscano la fonte normativa del diritto soggettivo all'accesso (ovvero all'eliminazione delle barriere architettoniche) che va riconosciuto alle persone con disabilità nelle diverse situazioni previste dalle stesse norme di legge".
Infatti nella pronuncia si legge chiaramente che la tutela della legge in questione attiene alla celere rimozione di tali strutture che impediscono la cittadino la libera fruizione dei servizi essenziali alla propria esistenza. Del resto ciò è ribadito anche, a chiare lettere, nella nostra Carta costituzionale dove si legge all'articolo 2 che :"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La norma in oggetto è chiara:l'ordinamento giuridico riconosce il diritto del singolo perchè già presente nella propria identità in quanto persona oltre che cittadino con diritti e doveri sociali e giuridici.Sul punto le teorie giusnaturalistiche confermando tale impostazione, sono state recepite dall'assemblea costituente, la quale le ha inserite nel presente articolo.
In conclusione la lettura della sentenza in tale tema è particolarmente interessante e di necessaria lettura in quanto dimostra come il sistema giuridico tende a dare pratico rispetto ai principi costituzionali che ben difendono e tutelano la libera esistenza dei consociati.
Cassazione, sentenza n. 18762/2016• Foto: 123rf.com