Concorso dell'art. 589 c.p. con la guida in stato di ebbrezza

Avv. Veronica Ribbeni - Una delle prime pronunce concernenti l'ipotesi di reato introdotta dalla l. n. 41/2016 è la sentenza n. 2403/2017 (qui sotto allegata). La Suprema Corte adita da un imputato cui è stato contestato il concorso fra reati tra i quali l'omicidio stradale e la guida in stato di ebbrezza, ha rigettato il ricorso ponendosi prima facie la questione concernente la successione di leggi penali nel tempo essendo il tempus commissi delicti antecedente al 2016.

Osserva la Corte che a decorrere dal 25 Marzo 2016, è stato introdotto l'art. 589 bis c.p. in virtù del quale chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli artt. 186, c. II lettera c), e 187 D.L.gs. n. 285/1992, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni; qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. L'art. 589 c.p. dispone, tra l'altro, che, in ipotesi di omicidio colposo, si applichi la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, c. II lettera c) D.L.gs. n. 285/1992 e che nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applichi la pena che avrebbe dovuto infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; la pena non può superare gli anni quindici.

La novella del 2016 ha ricondotto le ipotesi aggravate al momento della guida, individuando come agente, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore a differenza delle ipotesi base per le quali il soggetto attivo è chiunque cagioni per colpa.

Ponendosi la questione della successione di leggi nel tempo questa viene risolta alla luce del principio della irretroattività delle leggi penali più severe in combinazione con il principio secondo cui la lex mitior va applicata nella sua integralità, non potendosi utilizzare entrambe le norme nelle sole parti più favorevoli all'imputato.

Nel caso di specie i fatti reato contestati risultano commessi nell'anno 2012, sotto la vigenza dell'art. 589 c.p., prima dell'introduzione dell'art. 589 bis c.p. risultando conseguentemente evidente l'obbligo di applicare integralmente la norma vigente al momento dei fatti, in concreto più favorevole.

Posto che l'art. 589 bis c.p. denota una problematica compatibilità con il principio di proporzionalità - sembrando l'entità della sanzione modulata sul disvalore - con il principio di uguaglianza - rispetto ad esempio alle stesse norme sulla circolazione stradale - e con riferimento al principio di colpevolezza - sembrando fondato su una colpevolezza per la condotta di vita - il concorso tra la citata norma e la previsione di cui al codice della strada è stato censurato dal ricorrente.

È preliminarmente necessario evidenziare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia granitico nel ritenere che l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale concorra con la contravvenzione prevista dal codice della strada, impostazione che ha destato non poche perplessità, sulla scorta dell'assunto che ritenere il concorso di reati nelle ipotesi in esame significhi violare il principio del ne bis in idem ponendo a carico del soggetto due volte la stessa circostanza di fatto.

Un diverso orientamento dottrinale ritiene applicabile la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.,facendo leva sul criterio di assorbimento - che trova la sua ratio in un rapporto di valore, per cui il giudizio di disvalore del fatto concreto è compreso nella norma che prevede il reato più grave - per dare soluzione ai casi di conflitto apparente di norme non risolvibili alla stregua del principio di specialità. Questa impostazione soddisfa altresì il principio complementare della integrale valutazione giuridica del fatto, alla luce del quale vi è concorso di reati quando l'applicazione cumulativa delle fattispecie incriminatrici è in grado di esaurire la integrale valutazione di tutti gli aspetti giuridicamente significativi del comportamento.

Nonostante il reato previsto e punito all'art. 589 bis c.p. copra l'intero disvalore della condotta criminosa la Suprema Corte ricorda che uno stesso elemento ben possa essere utilizzato più volte sotto differenti profili, per distinti fini, così come accade nel caso di specie per lo stato di ebbrezza alcolica, aggravante del reato di omicidio stradale e reato a sé stante.

Rileva infatti la Corte che pacifica giurisprudenza di legittimità abbia sostenuto che in caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configurasse un'ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p. indirizzo confermato sul presupposto che la circostanza aggravante ex art. 589 c. III c.p. vigente all'epoca dei fatti, non riguardava solo i conducenti di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica ma anche tutti i soggetti i quali "pur non direttamente impegnati nella fase della circolazione intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada" (cfr. Cass. n. 19167/2016).

La Cassazione individua in ultimo quale ulteriore argomento ostativo alla configurabilità del reato complesso, la diversità del bene giuridico tutelato dalle norme, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono reati che tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186, c. II, lett. c), e 187, C.d.S., sono reati di pericolo.

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Cassazione, sentenza n. 2403/2017

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