di Lucia Izzo - Ex moglie e nuova moglie possono dividersi la pensione di reversibilità del coniuge defunto. L'art. 9 della legge n. 898/1970 stabilisce il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non si è risposato e laddove sia titolare dell'assegno divorzile (per approfondimenti: La pensione di reversibilità).
La situazione, tuttavia, si complica se il coniuge divorziato si sia risposato e oltre alla ex moglie sia presente anche una nuova moglie rimasta vedova: la stessa norma, infatti, stabilisce che qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità
, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno divorzile.Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni: ciò avviene se, ad esempio, il defunto abbia lasciato sia un coniuge superstiti che due ex coniugi in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
A contrario, se il coniuge divorziato non percepisce alcun assegno di divorzio, non avrà diritto alla pensione di reversibilità in quanto si ritiene mancante ogni vincolo, compreso quello economico, tra i coniugi. Vincolo che, invece, persiste laddove l'ex moglie percepisca l'assegno divorzile e il defunto si sia poi risposato, e si tramuta nel diritto a una quota della pensione di reversibilità. Saranno dunque l'ex moglie e la vedova, in tal caso, a dividersi la pensione nella misura indicata dal Tribunale.
Tuttavia, se il coniuge superstite o l'ex coniuge si risposano, questi perdono immediatamente il diritto alla propria quota di pensione di reversibilità, che andrà tutta in tasca all'unica persona che rimane titolare del diritto: in sostanza, l'intera pensione di reversibilità (ossia il 60% di quella dovuta al defunto) andrà all'ex coniuge se a risposarsi è il vedovo o la vedova, oppure tutta al coniuge superstite se a sposarsi è l'ex coniuge. Il secondo matrimonio, infatti, fa venir meno ogni collegamento con il primo partner. Uno stesso risultato si registra in caso di decesso di uno dei due contitolari (ex coniuge o superstite).
Quanto alla misura della quota spettante, la Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 6019/2014 , che "per giurisprudenza consolidata, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali". (per approfondimenti: Prima moglie divorziata e seconda moglie vedova: come dividere la pensione di reversibilità del marito defunto)
Un indirizzo a cui si è adeguata la giurisprudenza di merito: nella recente sentenza n. 504/2016, il Tribunale di Potenza, verificati i presupposti per la divisione della pensione di reversibilità a favore della ex moglie e della vedova del defunto, ha rammentato che la ripartizione non dipende soltanto dalla durata dei matrimoni, ma anche da altri elementi in gioco, connessi alla finalità solidaristica della reversibilità, quali, ad esempio, la presenza dell'assegno di mantenimento, le condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge superstite e l'eredità (per approfondimenti: Pensione di reversibilità: tra ex moglie e vedova non si divide solo in base alla durata del matrimonio)
Deve rammentarsi, tuttavia, che anche i figli del defunto hanno diritto alla persone di reversibilità in presenza di determinati requisiti (per approfondimenti: Pensione di reversibilità: quando spetta a figli e nipoti?) e dunque la pensione spettante ai superstiti andrà ulteriormente divisa laddove siano presenti.