di Marina Crisafi - Minimo tre anni di carcere per i furti in abitazione e per gli scippi. Giro di vite anche sulle rapine, l'estorsione e il voto di scambio. Sono solo alcune delle novità della riforma del processo penale, approvata nei giorni scorsi al Senato e ora all'esame della Camera per il sì definitivo (leggi: "Penale: ok alla riforma").
Il ddl, che detta anche disposizioni sull'estinzione dei reati per riparazione, nuove regole su prescrizione e intercettazioni (leggi: "Riforma del processo penale: la nuova prescrizione" e "Fino a 4 anni di carcere per chi registra telefonate di nascosto e le diffonde") e delega al governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, contiene infatti una decisa stretta su una serie di delitti, a partire appunto, da furti, scippi e rapine, per i quali è previsto l'inasprimento delle pene, sia sul fronte detentivo che pecuniario.
Furti in casa e scippi
Il ddl inasprisce le pene per entrambi i reati.
La pena minima, secondo il novellato art. 624-bis del codice penale (1° comma), sarà la reclusione da tre (in luogo dei 12 mesi attuali) a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500 (in luogo della multa oggi prevista da 309 a 1.032 euro).
Inasprite anche le aggravanti, con la previsione della pena da 4 a 10 anni e della multa da 927 a 2.000 euro.
Ad essere sterilizzato, con l'introduzione di un nuovo 4° comma, è altresì l'effetto delle attenuanti sulle aggravanti, attraverso il divieto di prevalenza (e di equivalenza) tra le prime e le seconde.
Modificato infine l'art. 625, primo comma, c.p., con la previsione della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 a 1.500 euro.
Rapina ed estorsione
Più pesanti le sanzioni anche per il reato di rapina (art. 628 c.p.), con la previsione di un minimo di carcere di 4 anni (in luogo dei 3 attuali) e di un massimo di 10 e con la multa fino a 2.500 euro.
Con le aggravanti inoltre la reclusione può arrivare fino a 20 anni.
Quanto all'estorsione, ad essere modificato dal ddl di riforma, è solo il secondo comma dell'art. 629 c.p., con la previsione della reclusione da 7 a 20 anni, in luogo dei 6 minimi attualmente previsti.
Voto di scambio
Il ddl modifica nuovamente, a pochi anni dalle precedenti novelle apportate all'art. 416-ter c.p., l'apparato sanzionatorio del reato di scambio elettorale politico-mafioso.
Già modificato nel 2014, con l'estensione delle condotte incriminate, ma con la riduzione della sanzione, il delitto torna ora a prevedere pene più elevate da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni, rispetto all'attuale previsione tra 4 e 10.
Ddl di riforma del processo penale
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