Per la Corte di Giustizia Europea, non esiste un diritto all'oblio per i dati contenuti nel registro delle imprese

Avv. Daniela Di Palma - Con sentenza depositata lo scorso 9 marzo e resa nell'ambito della causa C-398/15 (qui sotto allegata) la Corte di Giustizia Europea ha sancito che non esiste un diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Ad avviso della CGUE, infatti, sarebbe necessario tutelare le esigenze dei terzi ad avere informazioni puntuali su chi ha gestito le società di capitali.

La stessa Corte ha chiarito che la pubblicità del registro delle imprese punta a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società e i terzi ed a tutelare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, visto che offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale.
Nella sentenza si legge: "gli Stati Membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel registro delle imprese, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano".
Ad avviso della CGEU non vi è sproporzione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali (entrambi garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione), in quanto solo un numero limitato di dati personali è iscritto nel registro delle imprese e, i terzi che entrano in contatto con le società hanno come unica garanzia il patrimonio sociale della stessa società. Di talchè, le stesse società sono obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni.

Resta tuttavia uno spiraglio. La Corte UE, infatti, se da un lato ritiene sacrificabile il diritto alla privacy relativamente ai dati personali contenuti nel registro delle imprese, dall'altro ritiene plausibile una limitazione all'accesso in specifiche circostanze. Casi particolari in cui la visibilità dei dati è ammessa a chi dimostra di avere un interesse specifico alla loro consultazione. 

CGUE, sentenza C-398-15

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