di Lucia Izzo - Sono legittime le sanzioni previste dalla legge per reprimere l'uso colposo del mezzo processuale: in particolare, per l'uso distorto o incauto dell'istanza indennitaria di equa riparazione, si rischia una "multa" che va da euro 1.000 a 10.000.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, nella sentenza n. 6865/2017 (qui sotto allegata). La vicenda portata all'attenzione del giudice di legittimità, origina da un'istanza per equa riparazione respinta in primo grado e seguita dalla condanna del ricorrente a pagare la somma di euro 3.400,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 5-quater della legge n. 89/01 (Legge Pinto).
Tale norma, stabilisce che "con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000".
Nulla di fatto anche in appello, dove il cittadino vede rigettarsi l'opposizione avanzata ex art. 5-ter della legge citata, poiché la domanda non era stata preceduta dalla presentazione dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto, ai sensi dell'art. 54 D.L. n. 112/08 e successive modificazioni, e che al tempo della proposizione del ricorso non vi era più alcuna incertezza su tale adempimento e sulla sua non fungibilità rispetto all'istanza di fissazione dell'udienza.
In Cassazione il ricorrente si affida a un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 5-quater legge n. 89/01, l'esorbitanza della somma liquidata ed eccependo l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3, 24, 111, 2 comma e 117 Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU, poiché introduce una sanzione che finisce per incidere negativamente sull'effettività della tutela giurisdizionale e per svuotare la relativa gratuità, prevista per i procedimenti d'equa riparazione dall'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 115/02.
Per gli Ermellini, tuttavia, le doglianze sono infondate: in altri precedenti, la Cassazione ha infatti già dibattuto sulla legittimità costituzionale dell'art. 5-quater legge n. 89/01, risolvendola in senso negativo. Ciò in considerazione del fatto che "detta norma non prevede alcun automatismo tra declaratoria d'inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza ed applicazione della sanzione, che rientra invece nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, come dimostra l'uso del verbo servile (... può) nel testo della disposizione".
Ancora, proseguono gli Ermellini, la prevista possibilità di una sanzione processuale svolge una funzione deterrente, scoraggiando l'uso distorto o incauto dell'istanza indennitaria. Tale effetto dissuasivo, tuttavia, appare del tutto compatibile con i parametri costituzionali e, in particolare, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Infine, i giudici rammentano che l'uguale e indiscriminato accesso a qualsivoglia pretesa, "quantunque azzardata o altrimenti priva di chance di accoglimento, non è priva di costi sociali, poiché si traduce in un aggravio della funzione giurisdizionale a danno di chi, con maggiori prospettive di fondatezza, ne ha realmente bisogno. Né la parte può opporre una visione atomizzata del proprio interesse particolare, scissa dai doveri di solidarietà sociale che, pure, la Costituzione pone al centro del vivere comune (art. 2 Cost.)".
A tal proposito giova rammentare che il costo della funzione giurisdizionale è sostenuto in buona misura dalla collettività e ripartito al suo interno anche a carico di chi non vi ricorra; pertanto, in definitiva, proprio la garanzia di effettività della tutela ben può richiedere, in un contesto sociopolitico che è compito del solo legislatore apprezzare, misure volte a ridurre il rischio dell'abuso del processo.
Se ne trae conferma anche da altro precedente richiamato da parte ricorrente, che si è pronunciata sull'analogo strumento sanzionatorio e deflattivo previsto dall'art. 616 c.p.p., dichiarandone l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che la Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". Quindi, per contro, resta confermata la generale legittimità di sanzioni volte a reprimere l'uso colposo del mezzo processuale.
Cass., VI sez. civ., sent. 6865/2017• Foto: 123rf.com