di Marina Crisafi - Contravviene "ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l'avvocato che, pur avvertito dell'incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all'udienza, discuta la causa in assenza del collega" piuttosto che chiedere un rinvio, che in ogni caso non avrebbe comportato per il legale, il venir meno dei propri doveri di difesa. Così ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza pubblicata il 16 marzo 2017 sul sito istituzionale, (n. 143/2016, qui sotto allegata), confermando la sanzione disciplinare dell'avvertimento irrogata ad un avvocato dall'ordine di Lagonegro.
Per il Coa, il legale, aveva violato l'art. 22, c. 1, del codice deontologico forense, giacchè in presenza di un rinvio di tutte le udienze, per causa neve, approfittando dell'assenza del collega di controparte di presenziare all'udienza, aveva trattato innanzi al GU, un procedimento civile, ottenendo anche il relativo provvedimento (ossia, la revoca del decreto monitorio opposto con condanna alle spese).
Per il Cnf, la sanzione va confermata. È vero, infatti, "che l'obbligo di colleganza è sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa - si legge nella sentenza, tuttavia - all'avvocato, e non certamente all'assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere istruzioni dei clienti".
Nel caso di specie, "se l'incolpata avesse operato un ponderato bilanciamento delle contrapposte esigenze, sarebbe prevalso il dovere di colleganza ed avrebbe chiesto il rinvio dell'udienza giustificato dall'assenza del collega di controparte per le avverse condizioni metereologiche comprovate dal decreto urgente pronunziato dal Presidente del Tribunale di Lagonegro".
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Cnf, sentenza n. 143/2016
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