La Cassazione chiarisce che ai fini del limite di reddito da cui dipende il diritto alla pensione va considerato quello di cui si abbia effettiva disponibilità

di Redazione - Per calcolare il limite di reddito da cui dipende il diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118/1971, si deve fare riferimento a quello imponibile, ossia quello di cui il soggetto "abbia effettiva disponibilità". Lo ha sancito la Cassazione, con la sentenza n. 5450/2017 (qui sotto allegata), accogliendo la domanda di una donna tesa ad ottenere il ripristino della pensione di inabilità civile revocatale per l'avvenuto superamento del requisito reddituale.

Rigettata in entrambi i gradi, la sua richiesta trova conforto presso gli Ermellini, i quali richiamando le precedenti pronunce in materia (cfr. tra le altre Cass. n. 21529/2016), affermano che il limite di reddito cui fare riferimento "per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR".

Ed invero, precisano, "milita in favore di tale conclusione l'osservazione che nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione". Inoltre, "è proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità".

La sentenza impugnata pertanto va cassata. Parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 5450/2017

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