di Valeria Zeppilli - La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma sulla responsabilità del sanitario renderà ben presto del tutto nuovi i confini di questa.
Le principali novità riguardano la nuova struttura della responsabilità civile e di quella penale, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione di un fondo di garanzia (leggi: "Responsabilità medica: la riforma è in Gazzetta").
Polizze
Soffermandoci sulle questioni strettamente assicurative, la riforma Gelli introduce per le strutture sanitarie sia pubbliche che private (così come giù avveniva per i medici) l'obbligo di stipulare una polizza che li copra rispetto a forme di responsabilità sanitaria.
L'unica alternativa, che permette alle aziende di derogare tale obbligo, è quella di "autoassicurarsi", istituendo un fondo adeguato per il risarcimento.
Rivalsa
Le Compagnie di assicurazione, poi, sono assoggettate a limiti rilevanti in merito all'azione di rivalsa esercitabile contro l'operatore sanitario, possibile esclusivamente in caso di dolo e colpa grave e a condizione che il paziente sia già stato risarcito.
Oltretutto, anche se tali ipotesi si verificano e la rivalsa è ammissibile, essa dovrà comunque essere contenuta nel massimo a un importo pari al triplo del reddito lordo annuo del medico.
Azione diretta
Ma le novità della riforma recentemente pubblicata in Gazzetta e relative alla questione assicurazione, non si arrestano qui e arrivano a toccare anche il processo civile, con l'introduzione della possibilità per il paziente di agire in giudizio citando direttamente la Compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o del medico, alla pari di quanto avviene già nel campo della RC auto.
Tuttavia, si prevede il litisconsorzio necessario, con la necessità che al giudizio compaiano anche la struttura o il medico libero-professionista.
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