Il Tribunale di Roma ammette il parcheggio delle auto nel cortile dello stabile. La posizione della Cassazione

di Lucia Izzo - L'auto è liberamente parcheggiabile in cortile, ma lontano dalle finestre del condomino. Il Tribunale di Roma, quinta sezione civile, con la sentenza n. 1174/2017 ha stabilito che non può essere impedito il parcheggio nella parte comune dello stabile, utilizzato in tal modo da oltre vent'anni, nonostante le lamentele del proprietario esclusivo dell'immobile sito al piano terra.


Poiché manca l'assegnazione del posto auto fisso ai singolo condomini, i giudici escludono la configurazione di un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del codice civile. Neppure trova accoglimento la doglianza del condomino attore secondo cui vi sarebbe l'emissione di fumi di scarico che superano il normale livello di tollerabilità. 


Per quanto riguarda il rispetto delle norme antincendio, bastano le fioriere collocate dall'amministrazione; nel caso in esame, neppure può ritenersi limitata dalla sosta delle vetture la funzione del cortile volta a garantire aria e luce agli edifici.


Il giudice rammenta la notoria difficoltà di trovare parcheggio negli spazi pubblici, circostanza di fronte alla quale soccombe il proprietario esclusivo, in relazione alle esigenze delle auto in sosta nello spazio comune: all'uopo, non appare necessario il consenso di tutti i condomini per il parcheggio nel cortile, in quanto tale area è sempre stata utilizzata in tal modo, senza che la situazione cambiasse negli anni, ad esempio con l'assegnazione dei posti.


Appare, invece, idonea a risolvere la controversia la soluzione proposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio, ossia di abbandonare il parcheggio a spina di pesce: infatti, poiché la zona viene anche utilizzata per consentire il transito delle vetture dirette nei garage, meglio posteggiare in modo parallelo e non perpendicolare alle palazzine. 

La posizione della Cassazione

La Cassazione ha più volte affermato che il parcheggio in cortile può integrare il reato di violenza privata ex art. 610 c.p, ma solo se crea intralcio e impedisce l'uscita del veicolo altrui, come avviene nel caso in cui si ostruisca l'ingresso al garage altrui o, in generale, il transito condominiale (Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 28487/13). Ciò in quanto il parcheggio dell'autovettura, dolosamente preordinato a impedire il passaggio di un mezzo, è idoneo a privare una persona della propria libertà di determinazione o azione (per approfondimenti: Quando il parcheggio pirata diventa violenza privata).


Ancora, la Cassazione, nella sentenza n. 1547/2009 ha affermato che, laddove non sia vietato dal regolamento "contrattuale" da tutti sottoscritto al momento del rogito, il cortile può essere utilizzato a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini con le limitazioni previste per consentire l'accesso agli esercizi commerciali e artigianali posti al piano terra dell'edificio condominiale, perché un divieto in tal senso non può ricavarsi dal disposto dall'art. 1102 c.c.


La Cassazione, sentenza n. 27940/13, ha rammentato che, nonostante il diritto di ciascuno a servirsi della cosa comune, questo non può impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto: va dunque escluso il diritto a parcheggiare nel cortile condominiale laddove la presenza dei veicoli in sosta, oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, impedisca a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno (per approfondimenti: Cassazione: niente auto nel cortile condominiale). 


Sempre per la Suprema Corte (sent. 14245/2014), il giudice chiamato a valutare la violazione dell'art. 1102 c.c., in caso di contestazioni sulla legittimità del parcheggio in una parte comune di un edificio in condominio, dovrà tenere in considerazione non solamente il diritto d'uso del condomino contestatore, ma di tutti gli altri partecipanti alla compagine.


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