Per la Cassazione l'omissione penalmente rilevante deve far venir meno i mezzi di sussistenza

di Lucia Izzo - Non viola gli obblighi di assistenza familiare il padre che non versa, per una volta, l'assegno di mantenimento ai figli: il delitto di cui all'art. 570 c.p., infatti, è integrato solo se la condotta fa venire meno i mezzi di sussistenza, concretandosi nella sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 13410/2017 (qui sotto allegata).


Il ricorrente era stato condannato dai giudici di merito per aver violato gli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minore, non versando l'assegno di mantenimento. In Cassazione, l'uomo afferma che la sua responsabilità penale andrebbe esclusa in ragione delle difficoltà economiche incontrate a seguito della separazione dalla moglie, che gli avevano reso impossibile l'integrale adempimento degli obblighi a suo carico.


In effetti, evidenziano gli Ermellini, le sentenze di merito hanno ritenuto sufficiente per condannarlo la denuncia e la deposizione del  figlio-persona offesa, sedicenne all'epoca dei fatti, senza giustificare in alcun modo la ritenuta sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e la mancata prestazione da parte del ricorrente per il periodo di cui all'imputazione. La sentenza impugnata, precisa la Cassazione, è assolutamente mancante di argomentazione e non si confronta con le censure proposte con l'atto di appello.


Prima di disporre l'annullamento con rinvio, affinché i giudici possano colmare le lacune motivazionali e pronunciarsi sulle censure sollevate dell'uomo, la Cassazione precisa alcuni importanti principi di diritto a cui questi dovranno uniformarsi.


Il Collegio ricorda che la nozione civilistica di mantenimento è più ampia di quella di mezzi di sussistenza, i quali comprendono, peraltro, non solo i mezzi necessari per la sopravvivenza vitale (vitto, alloggio, abbigliamento, libri scolastici, ecc.), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle capacità economiche dell'obbligato, un soddisfacimento, anche se contenuto, di complementari esigenze di vita quotidiana, sicché l'adempimento dell'obbligo nei confronti dei figli minori si realizza con il regolare apprestamento dei mezzi necessari da parte dei genitori affidatari.


L'obbligato, per escludere la sua responsabilità penale, "deve allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere", consistenti nell'assoluta e incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.


Ancora, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, "l'indisponibilità da parte dell'obbligato di mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempiente e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato".


Inoltre, nel caso di specie, i giudici della Cassazione precisano che le sentenze di merito sembravano focalizzarsi su un singolo episodio, relativo al Natale del 2008, ma senza addurre alcun dettaglio circa il sostrato probatorio dell'affermata responsabilità penale del ricorrente e della stessa rilevanza della sua condotta.


A tal proposito, i giudici rammentano che il delitto previsto dall'art. 570, comma 1, del codice penale, non è integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.


Quanto alla condotta sanzionata dal comma 2 della norma, invece, questa presuppone uno stato di bisogno, ossia che l'omessa assistenza debba avere come effetto quello di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza.


Tale situazione non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia, sicché la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, primo comma, del codice penale.


Cass., VI sez. pen., sent. 13410/2017

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