La Legge Gelli impone il tentativo di conciliazione o la mediazione prima di intraprendere il giudizio risarcitorio

di Lucia Izzo - Sarà necessario esperire un tentativo di conciliazione prima di portare innanzi al giudice civile medici e ospedali per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. È una delle novità della legge 24/2017 (qui sotto allegata), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, destinata a entrare ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 1° aprile (per approfondimenti: Responsabilità medica: la riforma è in Gazzetta). 

La riforma Gelli va a dettare importanti disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, per la cui effettività saranno necessari decreti attuativi e provvedimenti previsti dall'atto stesso anche per quanto riguarda il tempo massimo di adozione.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione

La nuova legge pone a carico di chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno derivante da errore l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare, si tratta della conciliazione regolata dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, affidata al CTU che dovrà espletare una consulenza in via preventiva. 

La mediazione "alternativa"

La consulenza preventiva costituirà condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, ma viene fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La scelta alternativa tra le due procedure, distinte quanto a opportunità e limiti, è rimessa alla parte e, in particolare, alla valutazione "strategica" dei legali a cui queste si sono affidate. 

Il procedimento

La legge evidenzia che la conciliazione dovrà concludersi perentoriamente entro sei mesi dal deposito del ricorso. Solo in tal caso la domanda diventerà procedibile e i suoi effetti saranno salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, sarà depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento preventivo, il ricorso per attivare il procedimento sommario di cognizione volto al risarcimento del danno. In tal caso il giudice fisserà l'udienza di comparizione delle parti. 

L'eventuale improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato, ma non concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione: queste hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. 

Se l'impresa assicurativa non ha formulato tale offerta nel procedimento di consulenza tecnica preventiva e la sentenza si pronuncia a favore del danneggiato, il giudice trasmetterà copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. 

In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che a una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione. 

Il CTU

Quanto alla nomina del CTU, la legge precisa che l'espletamento della consulenza tecnica è affidato a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi

Legge 24/2017

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