di Redazione - Non aprire la pec, o aprirla tardivamente, non rileva ai fini della validità della notifica, la quale è basata sul principio di conoscibilità dell'atto secondo il criterio di ordinaria diligenza del destinatario. Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 7390/2017, depositata il 22 marzo scorso (qui sotto allegata), rigettando il ricorso proposto da una società avverso il rigetto della corte d'appello del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale.
La società proponeva ricorso per cassazione lamentando la nullità della sentenza in virtù del fatto che il giudizio prefallimentare si era svolto in assenza di contraddittorio, attesa l'inidoneità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo pec "a garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa".
Ma per gli Ermellini le doglianze sono infondate.
La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC, nei termini previsti, ma conosciuti dalla società solo dopo la data della comparizione, giacchè la stessa aveva tardivamente provveduto all'effettiva apertura della casella di posta certificata, precisano, infatti, "non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico)".
Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Cassazione, ordinanza n. 7390/2017
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