Nota di commento alla sentenza del Tar Campobasso n. 74 del 24 febbraio 2017
Avv. Francesco Pandolfi - Chi detiene armi deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità all'ufficio locale di pubblica sicurezza. In caso di trasferimento di questo materiale da una località all'altra del territorio dello Stato (salvo l'obbligo ex art. 34, secondo comma, Tulps) il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 Tulps nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Siamo pertanto in tema di trasferimento di armi.

Pochi giorni fa, il Tar di Campobasso ha accolto il ricorso di un ingegnere che si è trovato in una situazione di questo tipo.

Ecco la circostanza

Il ricorrente, appassionato di caccia, custodisce tre pistole nell'abitazione della madre ma, per esigenze occasionali, le sposta in una residenza di campagna custodendole in un cassetto chiuso della scrivania.

Accade però che, dopo 48 ore dal trasloco, queste vengono trafugate da ignoti ladri.

Riceve così una contestazione per omessa custodia colposa; di fronte ai provvedimenti sanzionatori però decide di reagire chiedendo l'annullamento del divieto di detenzione armi irrogato dal Prefetto e del decreto con il quale il Questore ha disposto la revoca e il ritiro cautelare del porto di fucile ad uso caccia.

Il ragionamento del Tar è il seguente

Egli avrebbe dovuto denunciare lo spostamento delle armi al nuovo domicilio entro il termine di 72 ore. Sennonché il furto è avvenuto 48 ore dopo il trasferimento, quindi l'interessato non ha avuto il tempo materiale e necessario per segnalare la traslazione agli uffici di polizia.

In un caso del genere, prosegue il Tribunale, la tempestiva denuncia di furto assorbe la denuncia di trasferimento di armi da un domicilio all'altro.

Il ricorrente ottiene pertanto l'accoglimento del ricorso considerato che non vi è stata alcuna colpevole omissione da parte sua: egli, per motivi che non hanno nulla a che vedere con la sua diligenza e responsabilità, non ha avuto il tempo di segnalare quanto dovuto all'ufficio, avendo subito il furto prima della scadenza del termine legale previsto per adempiere.

In questo specifico caso, le credenziali personali contano per i Magistrati. Il ricorrente è infatti persona matura, esente da mende e non ha mai dato segni di abuso dell'arma.

In pratica

Semplicemente i provvedimenti amministrativi, ossia il divieto di detenzione armi, l'ordine di cessione ad un armeria o altra persona munita di porto d'armi, il sequestro prefettizio delle armi possedute, nonché la revoca e il ritiro cautelare del porto di fucile uso caccia, sono apparsi a dir poco sproporzionati rispetto alla condotta contestata come violazione.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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