di Lucia Izzo - L'avvocato che non paga la quota annuale per l'iscrizione all'albo e, pertanto, viene sospeso dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, può riprendere l'attività solo saldato il debito. In caso di ricorso al CNF dovrà, dunque, farsi assistere da un altro legale.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, nella sentenza n. 7666/2017 (qui sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di un professionista contro l'ordine degli avvocati che lo aveva sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti per gli anni dal 2008 al 2012.
Contro tale provvedimento l'avvocato aveva proposto ricorso al CNF con atto sottoscritto personalmente, ma questo veniva dichiarato inammissibile poiché il legale nel periodo di sospensione operante non avrebbe potuto difendersi personalmente.
Da qui il ricorso alla Suprema Corte con cui il legale afferma, tra l'altro, che l'art. 50 del r.d. n. 1578/1933 dovrebbe essere interpretato nel senso che la proposizione dell'impugnazione avverso il provvedimento di sospensione ne sospende l'efficacia con immediato ripristino dell'abilitazione del professionista allo svolgimento della professione.
Se così non fosse, prosegue la difesa, si contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., privando il soggetto colpito del diritto di difesa. Ancora, il professionista afferma che la natura di tributo delle quote da lui non pagate, dovrebbe comportare la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte evidenzia che il fatto che il contributo annuale per l'iscrizione al COA abbia natura tributaria, non comporta che la questione sul mancato pagamento si risolva in una controversia devoluta al giudice tributario: infatti, ciò che viene in discussione è l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto della iscrizione all'albo.
Lo stesso ricorrente, evidenzia il Collegio, a fronte della richiesta di pagamento del COA non ha introdotto una controversia tributaria per sentire accertare l'insussistenza della pretesa, ma ha adito il CNF secondo le norme dell'ordinamento professionale forense. Pertanto è ancor più inutile far valere in sede di legittimità il difetto di giurisdizione del giudice, ancorché speciale, che lo stesso avvocato ha adito.
Inoltre, la Corte rammenta che per la giurisprudenza "in tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all'esercizio della professione, adottato ex legibus nn. 536 del 1949 e 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, priva dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo, correlato all'impugnazione dinnanzi al Consiglio nazionale forense, previsto per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50, comma sesto, del r.d.l. n. 1578 del 1933". Pertanto è illegittimo un eventuale reclamo proposto in proprio, innanzi al CNF, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento adottato dal locale COA.
La nuova disciplina dell'ordinamento forense, soggiunge la Corte, dispone (art.29, comma 6, L. 247/2012) che la sospensione sia revocata allorquando si sia provveduto al pagamento, rendendo così la sospensione esecutiva sino alla revoca della stessa per effetto del pagamento dei contributi dovuti. La disciplina non è costituzionalmente illegittima, posto che tale tipo di sospensione non ha natura disciplinare, ma è tesa a garantire l'esecuzione dell'obbligo di contribuzione gravante in carico agli iscritti.
Questa neppure comporta una lesione del diritto di difesa dell'interessato, il quale può farsi assistere nel ricordo al CNF da altro difensore: la difesa personale, spiega la Corte, non costituisce l'unica soluzione percorribile ed è indubbio che che l'iscritto sospeso mantiene inalterata la possibilità di comparire dinanzi al Consiglio e di interloquire personalmente attraverso dichiarazioni spontanee.
Cass., SS.UU. sent. n. 7666/2017• Foto: 123rf.com