di Valeria Zeppilli -Il ginecologo che non rivela alla madre un tracciato cardiotografico, non deve risarcire i danni se tale omissione non ha avuto conseguenze dirette sulle patologie del nascituro e queste ultime sono risultate connesse a cause di altra natura.
Di un caso del genere si è occupata la Corte di cassazione con la recente sentenza numero 14520/2017 qui sotto allegata, invitando la Corte d'appello a prendere nuovamente in considerazione le doglianze sollevate dalla difesa di un ginecologo condannato per aver "sottratto, distrutto o comunque occultato 'parte del tracciato cardiotografico eseguito nel corso dell'espletamento del parto' ": il giudice del merito, nel condannare civilmente il sanitario, aveva completamente omesso di analizzare la circostanza che tra i motivi di gravame si era rilevato che lo stato di sofferenza fetale non aveva avuto origine da elementi che il tracciato cardiotografico avrebbe potuto rivelare nella parte soppressa dal medico, ma da un elemento diverso, successivo e indipendente.
Con l'occasione la Corte, occupandosi anche dei risvolti penali della vicenda, ha potuto inoltre ricordare che nel caso (come quello di specie) in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata di reato in atto pubblico, è necessario che quest'ultima sia prima compiutamente contestata, pena un'irrimediabile lesione del diritto di difesa. Questa regola, per i giudici, vale sempre, anche quando ci si trova di fronte a un atto da considerare come facente fede sino a querela di falso ma le cui caratteristiche non sono di manifesta evidenza.
In conclusione, la condanna civile e quella penale del ginecologo vanno annullate: la prima con un nuovo passaggio dinanzi al giudice del merito, la seconda senza rinvio perché, esclusa l'aggravante, il reato risulta prescritto.
Corte di cassazione testo sentenza numero 14520/2017• Foto: 123rf.com