Il divieto di fumo si estende a tutti i locali chiusi condominiali, come androne, scale, pianerottoli e ascensore

Domanda: "Si può fumare nelle scale e nei pianerottoli del condominio?"

Risposta: "Anche negli spazi comuni del condominio è vietato fumare. Se la libertà dei fumatori è piena nelle loro abitazioni, ciò non vale negli spazi "pubblici" o aperti al pubblico dove per legge vige il divieto di fumo.


È  l'art. 51, della L. n. 3/2003 a disporre il divieto di fumo nei locali chiusi, a eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Nonostante le aree condominiali siano in comunione e utilizzabili da ciascuno liberamente, purché non ne venga alterata la destinazione e non venga compromesso il diritto altrui al pari uso, il divieto di fumo deve ritenersi applicabile anche ai locali chiusi condominiali come androne, scale e ascensore.


Una questione chiarita e avvalorata dal Ministero della Salute, nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, che ha risposto al quesito posto dall'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) precisando come il divieto sia motivato dall'indubbia esigenza di garantire, anche in ambito condominiale, la tutela della salute dal fumo passivo.


Tali spazi sono stati ritenuti non equiparabili a un'abitazione privata, in quanto frequentati da condomini e da altre persone (quali, ad esempio, portiere, addetti alla manutenzione degli impianti, portalettere) che vi svolgono la propria attività lavorativa e alle quali dev'essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge antifumo.


Tale normativa, infatti, tutela il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzionequale fondamentale diritto indisponibile dell'individuo ed interesse generale della collettività, e in particolar modo la tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. 


La responsabilità, quanto alla vigilanza sull'osservazione del divieto, è rimessa agli amministratori di condominio

che dovranno predisporre e apporre la necessaria segnaletica secondo quanto indicato dall'art. 22 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004. In caso di inosservanza degli obblighi a suo carico l'amministratore può essere ritenuto personalmente responsabile e sanzionato.


Per il Ministero resta comunque libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento e alle contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.


Nonostante i condomini possano fumare nella proprietà individuale, tra cui terrazze e balconi, la giurisprudenza è intervenuta per disciplinare alcune conseguenze di tale comportamento.

Ad esempio, se a fumare non è una sola persona, ma un gruppo di individui, seppur limitato, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'immissione molesta di fumo di sigaretta (per approfondimenti: Cassazione: fumo molesto dal bar, i vicini vanno risarciti).


Con la sentenza n. 7875 del 2009, è stato riconosciuto un risarcimento del danno al proprietario di un'abitazione posta al primo piano del condominio, danneggiato dal fumo passivo che proveniva dal bar posto a piano terra superando la normale tollerabilità,


Ancora, particolare attenzione deve essere posta ai mozziconi delle sigarette, in quanto lanciarli dal balcone può integrare la fattispecie di getto pericoloso di cose, punita con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro (per approfondimenti: Buttare sigarette dal balcone è reato)". 

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