L'amministratore può sospendere la fruizione dei servizi, ma andrebbe garantito il quantitativo minimo vitale di acqua

di Lucia Izzo -  Con la riforma del condominio, attuata dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, è stato, tra l'altro, modificato il comma 3 dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile: la norma afferma espressamente che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

 

Ciò significa che la legge ha fornito all'amministratore, quale rimedio contro i condomini in mora con i pagamenti delle spese condominiali, quello di staccare le utenze domestiche del moroso, ma solo quelle suscettibili di godimento separato, autonome cioè rispetto agli altri inquilini dello stabile affinché questi non vengano pregiudicati: ipotesi concrete in tal senso sono ad esempio quelle che coinvolgono la fornitura di acqua ai singoli tramite un unico contatore in presenza di un unico contratto intestato al condominio, oppure del servizio centralizzato di riscaldamento.

 

Ciò avverrebbe solo laddove si verificassero contemporaneamente tali condizioni: che il condomino sia in mora, che la sua mora si sia protratta per almeno sei mesi, che il servizio da sospendere sia un servizio comune e suscettibile di godimento separato. 

 

Alla sospensione può procedersi senza necessariamente passare dal giudice e i vari Tribunali, a seguito di ricorsi presentati dagli amministratori nei casi in cui per staccare le utenze fosse necessario accedere all'immobile privato, hanno confermato la pienezza del loro potere.

 

Ciononostante, si è discusso se fosse lecito staccare l'acqua, trattandosi di un bene essenziale della vita necessario per la sopravvivenza e per la dignità della persona. Ancora, sospendendo il servizio idrico nell'unità abitativa del moroso, si rischierebbe la violazione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

 

In realtà, sull'interpretazione della norma la giurisprudenza appare divisa. Una parte, ad esempio, ritiene che l'interesse economico del condominio non possa prevalere sul bene salute, da che la norma sarebbe efficace solo per i servizi comuni non essenziali.

 

Una risposta negativa all'amministratore che voleva sospendere l'erogazione dell'acqua al condomino moroso, l'ha fornita il Tribunale di Brescia, nell'ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014. Il Collegio ha affermato che, nonostante la morosità, non si potesse procedere alla sospensione poiché il servizio di fornitura idrica, attraverso un unico contratto condominiale, è comunque erogato da una società di somministrazione, instaurandosi tra l'ente e il condomino un contratto di mera intermediazione economica.

 

Inoltre, i condomini virtuosi avrebbero potuto evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con il fornitore e, infine, la sospensione del servizio idrico avrebbe pregiudicato direttamente e immediatamente le condizioni di vita e salute, ledendo valori di rango costituzionale.

 

Di diverso avviso il Tribunale di Modena, favorevole alla sospensione, come si desume dall'ordinanza del 5/06/2015, che ha ritenuto legittima la sospensione del servizio idrico da parte dell'amministratore contro il moroso, stante il potere di autotutela a questi riconosciuto dalla legge laddove operi sulle parti comuni e non sulla proprietà individuale del moroso.

 

Deve registrarsi, inoltre, quanto stabilito dal d.p.c.m. del 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato". Il decreto riguarda una situazione per certo versi analoga, quello tra qualunque utente (pertanto anche il Condominio) e l'Ente erogatore che, in presenza di una mora, può sospendere il servizio idrico.

 

Si afferma che l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso debba tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

 

Ancora, il provvedimento analizza il rapporto tra "morosità e fornitura del servizio" precisando che non sono disalimentabili le utenze degli utenti domestici residenti, che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, ai quali deve essere in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante al giorno. 

 

Non potendosi ritenere esclusi anche i condomini dalla normativa, sorgerebbe dunque il problema di accertare se il moroso versi in considerazione disagiata così da garantirgli il numero di litri necessari al giorno e cercare una modalità tecnica di sospensione della fornitura in modalità differenziata.

 

Considerando tale eterogenea normativa, rimane dunque particolarmente problematica l'applicazione del riformato art. 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione. Per evitare ogni rischio, all'amministratore sarebbe consigliabile chiedere preventivamente un'autorizzazione del giudice, anche per intervenire sulle soli parti comuni, almeno finché il contrasto non venga definitivamente composto dal legislatore o da una pronuncia della Corte di Cassazione.

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Foto: 123rf.com
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