Per il risarcimento delle lesioni di modesta entità basta una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. La sentenza del tribunale di Rimini

di Valeria Zeppilli - Nelle aule di giustizia sta iniziando a prendere piede il principio in forza del quale non necessariamente le lesioni di modesta entità derivanti da un sinistro stradale, per poter essere risarcite, hanno bisogno di essere accertate strumentalmente.

Il dibattito in materia è sorto da qualche anno a seguito dell'emanazione della legge numero 27/2012 che ha modificato l'articolo 139 del codice delle assicurazioni inserendo la previsione in forza della quale "in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

La giurisprudenza, tuttavia, negli ultimi tempi sta riconducendo la portata di tale statuizione (spesso utilizzata pretestuosamente dalle compagnie di assicurazione per negare i risarcimenti) all'interno di confini precisi, determinati e più ristretti, individuati secondo una lettura della norma fatta avendo ben presente il fine che la ha ispirata.

Lo scorso 24 marzo, ad esempio, il Tribunale di Rimini, con la pubblicazione della sentenza numero 341/2017 (qui sotto allegata), ha manifestato una posizione netta, decisa e argomentata nel senso di non ritenere sempre e comunque indispensabile l'accertamento strumentale delle lesioni di lieve entità ai fini del loro risarcimento.

In particolare, per il giudice romagnolo la ratio che ispira l'articolo 139 c.d.a. come modificato nel 2012 è quella di evitare che l'esistenza del danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato solo su "supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi", garantendo che il suo riconoscimento si fondi su criteri di assoluta e rigorosa scientificità.

Ciò, però, non vuol dire che se i postumi non siano visibili e quindi non possano essere accertati strumentalmente essi non vadano mai risarciti. Vuol dire, piuttosto, che il loro risarcimento è possibile "a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale".

Il Tribunale di Rimini, insomma, ha recepito in tutto e per tutto una posizione che qualche mese fa è stata decretata dalla autorevole mano della Corte di cassazione (leggi: "Colpo di frusta: risarcito anche senza radiografia") e che ora, quindi, sta orientando con più certezza anche la giurisprudenza del merito, disegnando all'orizzonte una nuova epoca nella corretta gestione dei risarcimenti derivanti da sinistri stradali.

Si ringrazia il Dott. Roberto Bellero per la cortese segnalazione

Tribunale di Rimini testo sentenza numero 341/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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