Che requisiti devono rispettare le foto scattate mediante autovelox?
Le foto scattate dall'autovelox, innanzitutto, possono ritrarre esclusivamente la persona dell'automobilista che ha commesso l'infrazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale e non anche soggetti terzi, la cui privacy, diversamente, verrebbe indubitabilmente compromessa. Eventuali estranei, quindi, devono essere oscurati, così come le targhe delle loro auto.
Le foto, spesso, riportano anche la data e l'ora dell'infrazione, ma la Corte di Cassazione ha precisato che le immagini catturate dall'autovelox in caso di superamento dei limiti di velocità sono valide anche se non indicano la data in cui sono state scattate chiarendo che quest'ultima "è attestata dal verbale, il quale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta' e "fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze di fatto direttamente rilevate e descritte dagli agenti accertatori" (cfr., tra le altre, Cass. n. 16889/2005).
Ciò in quanto l'autovelox non ha il compito di "accertare le circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni contestate, che devono essere desunte dal verbale", quanto piuttosto solo quello di rilevare l'eventuale superamento dei limiti di velocità stabiliti in una determinata area.
Il cittadino in ogni caso ha sempre il diritto di prendere visione delle foto che gli sono state scattate con l'Autovelox o facendo istanza via pec al Comando oppure tramite il portale dell'accertatore.
Assenza foto e validità verbale
Le foto sono importantissime per contestare la violazione dei limiti di velocità da parte del conducente con l'autovelox, tanto che l'assenza delle foto che accertano il superamento del limite rende il verbale annullabile.
Attenzione però perché le foto che ritraggono la violazione non possono ritrarre due auto.
Come ha chiarito il Giudice di Pace di Catania nella sentenza n. 2854/2018: "La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non è certo che l'apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità."
Conclusioni cui è giunto anche il GdP di Fano con la sentenza n. 38/2019 e in seguito il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 2008/2022.