di Marina Crisafi - La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento. Per cui, una volta trascorso questo tempo tra l'obbligo di pagamento e la notifica della cartella, la pretesa impositiva è nulla, a meno che l'amministrazione non dimostri che sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. È quanto affermato da una recente sentenza della Ctp di Roma (n. 27381/24/16 qui sotto allegata).
La vicenda vedeva una contribuente proporre ricorso contro la cartella Equitalia relativa all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica per l'anno 2010 oltre interessi e sanzioni, eccependo la nullità della cartella per presunta prescrizione del credito.
Per la commissione il ricorso è fondato.
Osserva infatti il collegio che l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli… (ex art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982 così modificato dall'articolo 3 del d.l. 2/1986) "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
E poiché, stando a quanto eccepisce la ricorrente, non è intervenuto nessun atto interruttivo della prescrizione (eccezione incontestabile per la mancata costituzione della regione), il credito per la tassa automobilista deve ritenersi prescritto. Il ricorso è accolto.
Ctp Roma, sentenza n. 27381/24/16
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