Per il CNF legittima la richiesta di esonero per adempiere i doveri legati alla genitorialità

di Lucia Izzo - La gravidanza e il parto, nonché l'adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall'obbligo di formazione continua.


Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189/2016 (qui sotto allegata) pubblicata sul sito istituzionale il 30 marzo di quest'anno.


Nel provvedimento il CNF vaglia e accoglie il ricorso presentato da un'avvocatessa a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura dal competente Consiglio dell'Ordine per il mancato rispetto della disciplina sugli obblighi formativi: su 50 crediti obbligatori, infatti, l'iscritta ne aveva conseguiti unicamente 27 e nessuno nelle materie obbligatorie.


La professionista contestava  di aver comunicato mediante raccomandata le ragioni che le avevano impedito di adempiere all'obbligo formativo, individuate in motivi di natura professionale e familiare, e di aver richiesto la possibilità di recuperare i crediti mancanti nel successivo triennio formativo, così come previsto dalla Circolare CNF 2-C-2011.


Ciononostante il COA deliberava apertura di procedimento disciplinare per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e delle norme del Reg. Formazione Continua CNF del 13/07/07. A nulla valeva la successiva memoria difensiva presentata dall'avvocatessa nella quale lamentava il mancato riscontro alla

richiesta di poter recuperare i crediti mancanti e riproponeva le difficoltà professionali e personali già avanzate.


Da qui il ricorso al CNF chiedendo l'annullamento della delibera del COA e della sanzione irrogatale in ragione dell'illegittimità della delibera nonché dell'insussistenza di responsabilità disciplinare. Il Consiglio, dopo aver riassunto le fonti della violazione deontologica contestata alla ricorrente, valuta le difficoltà rappresentate dalla professionista in sede disciplinare e riproposte nel ricorso.


La ricorrente aveva fatto presente di avere tre figli, all'epoca minori di età, e di essere assorbita quasi totalmente in quel periodo da ragioni di cura della famiglia, aveva presentato quindi istanza di esonero dal conseguimento dei crediti, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5, comma 2 Reg. CNF per la formazione continua 2007 che consentiva di farlo in caso di "gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori".


Il COA aveva rigettato la richiesta sull'assunto che la maternità fosse da considerarsi "entro l'anno di nascita del bambino". Tuttavia, rammenta il CNF, l'esonero di cui all'art. 5 comma 2 del regolamento per la formazione continua del 2007 è stato recepito dall'art. 15 comma 2 del nuovo regolamento (n. 6/14).


La norma afferma che "Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da: a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF".


Dalla lettera della norma, sottolinea il Collegio, paiono ricorrere due cause distinte di esonero: da un lato la gravidanza ed il parto, dall'altro l'adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori.


Ciononostante, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non effettuando alcuna distinzione tra la maternità e i doveri collegati alla maternità in presenza di figli minori, aveva rigettato la richiesta di esonero dell'avvocatessa, sostanzialmente riconoscendo alla ricorrente solo l'esonero per la maternità. Tuttavia, conclude il CNF, avrebbe dovuto riconoscere l'esonero anche per i doveri legati alla genitorialità, essendo fondata la richiesta in tal senso presentata dalla professionista.

CNF, sentenza n. n. 189/2016

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