Con recente sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (la n. 166/2017 qui sotto allegata) ha stabilito che la raccomandata a/r contenente una cartella di pagamento può essere consegnata a un familiare convivente con il debitore senza necessità di inviare, a quest'ultimo, una seconda comunicazione come avviene, invece, per la notifica di un atto giudiziario.
E' importante, tuttavia, precisare che è prevista una diversa disciplina a seconda che si tratti di cartella di pagamento o avviso di accertamento da parte dell' Agenzia delle Entrate.
Partiamo dalla prima ipotesi: notificazione cartella di pagamento
Sarà certamente capitato che il postino si rechi a casa del destinatario quando è assente e, non trovandolo, consegni la raccomandata contenente una cartella di pagamento ad un familiare convivente con lo stesso. Per dimenticanza, magari, colui che ha ricevuto la raccomandata non lo comunica al debitore così da far decorrere inutilmente il termine di legge previsto per impugnare la cartella.
Essendo decorso il termine utile per potersi difendere, l'unica via possibile per il destinatario della cartella è contestare la regolarità della notifica, sostenendo che il posino non avendolo trovato in casa avrebbe dovuto - come normalmente accade per la notifica degli atti giudiziari - inviare una seconda comunicazione (denominata can, ossia "comunicazione avvenuta notifica") in modo tale da essere reso edotto dell'avvenuta notifica in sua assenza.
Il postino ritiene, invece, di non essere tenuto all'invio della seconda comunicazione.
Come risolvere la questione?
La CTR della Lombardia con la pronuncia sopra citata, ha bocciato la tesi del contribuente debitore sostenendo che qualora la notifica della racc a/r venga eseguita nelle mani di un familiare convivente con il contribuente, non va inviata a quest' ultimo la seconda comunicazione di avvenuta notifica dal momento che non si applica, in questo caso, la disciplina della notifica di atto giudiziario ma quella inerente il servizio postale ordinario. Naturalmente il termine di legge per poter, eventualmente, impugnare la cartella di pagamento decorre non certo dal momento in cui il contribuente - assente all'arrivo del postino - ne sia poi venuto a conoscenza ma dal momento in cui la racc a/r viene consegnata al familiare convivente.
E' sempre possibile, al fine di scongiurare il pericolo di avvenute notifiche senza che se ne venga a conoscenza, richiedere un estratto di ruolo presso l'ufficio dell'agente della riscossione che, a partire dal 1° luglio 2017 verrà denominato Agenzia delle Entrate -Riscossione (ex Equitalia).
La seconda ipotesi: notificazione di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso in cui si debba notificare al contribuente un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, si applica una disciplina diversa, precisamente quella prevista per la notifica degli atti giudiziari: se l' ufficiale giudiziario trova in casa un familiare convivente provvederà a consegnare a quest'ultimo la racc. a/r ma dovrà informare il debitore dell'avvenuta notifica con l'invio di una nuova racc. a/r.
Nel caso in cui, invece, non sia presente in casa né il contribuente né un familiare convivente, l'ufficiale giudiziario eseguirà la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, ovvero espletando tre formalità: il deposito della copia dell' atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi; affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e, infine, invio di una racc. a/r con la quale si da notizia al contribuente dell'affissione dell'avviso di deposito.
In tale ipotesi il termine di legge per impugnare l'atto decorrerà dal ricevimento dell'ultima racc. a/r relativa all'affissione dell'avviso o decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa.
E' importante evidenziare che l'art 140 cpc, con le formalità indicate, si applica anche alla notifica delle cartelle di pagamento nel caso in cui non vi sia nessuno in casa per la ricezione.
Ctr Lombardia, sentenza n. 166/2017