Per il Tribunale di Verona, il thema decidendum più ampio rispetto a quello oggetto della mediazione integra un'ipotesi di mancato rispetto della condizione di procedibilità

Avv. Alessandra Donatello - Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 15.12.2016, ha evidenziato un'ipotesi di mancato rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 bis Dlgs 28/2010.

In particolare, viene considerato il caso in cui la domanda giudiziale proposta a seguito del negativo esperimento del tentativo di mediazione, riguardi un thema decidendum più ampio rispetto a quello oggetto della procedura di mediazione.

In tale frangente, il G.I. ha ritenuto che, a fronte di uno sviluppo più ampio della domanda giudiziale rispetto all'oggetto della preventiva mediazione, quest'ultima non potesse ritenersi satisfattiva della condizione di procedibilità stabilita dal Dlgs. 28/2010.

A fronte di ciò, è stato assegnato alle parti un nuovo termine per presentare l'istanza di mediazione per così dire "completa", vale a dire con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della procedura di mediazione.

La pronuncia di merito esaminata ha il valore aggiunto di esaminare un elemento a cui, molto di frequente nella prassi, le parti non danno l'importanza che merita.

Il fatto che il legislatore abbia voluto connotare la procedura di mediazione come una procedura che, a differenza del consueto iter giudiziale, si contraddistingue per la sua informalità, non significa tuttavia che sia totalmente priva di elementi, anche formali, che vanno tenuti nella debita considerazione.

Informalità della procedura, dunque, non significa sic et simpliciter difetto completo e genetico della medesima. La semplicità che la discosta senz'altro dal giudizio ordinario non va confusa con una totale mancanza di regole; pertanto, al fine di non vedere duplicata la procedura di mediazione dopo il prudente vaglio del Giudice, i difensori - la cui assistenza si rammenta è obbligatoria nelle materie di cui all'art. 5 Dlgs. 28/2010 - dovranno scrupolosamente verificare di essersi attenuti alle norme in materia, che regolano la procedura conciliativa.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore civile e commerciale

alessandra.donatello@gmail.com


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