di Valeria Zeppilli - Se l'ufficiale giudiziario non rinviene il destinatario di una notifica nel luogo che risulta dal certificato anagrafico, il suo compito è quello di eseguire ogni ricerca e indagine che si rendano necessarie e di darne poi conto nella relata di notifica. Laddove non vi provvede, la notificazione è nulla e il giudice deve disporne il rinnovo, fissando un nuovo termine perentorio.
Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Corte di cassazione, con sentenza numero 8638/2017 depositata il 3 aprile (qui sotto allegata), nel decretare la nullità di una notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo indicato nel certificato anagrafico.
Nel caso di specie, in particolare, la notifica aveva ad oggetto un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una donna da una s.r.l., al quale la stessa si era opposta tardivamente proprio asserendo che lo stesso non le era stato correttamente recapitato. Nel citofono dell'abitazione della destinataria, in effetti, era indicato esclusivamente il cognome del marito defunto, preceduto dalla parola "famiglia", senza alcun riferimento diretto alla opponente e tale motivo era bastato alla Corte d'appello per affermare la ritualità dell'originaria notificazione, fatta ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile.
Per la Cassazione però non è così: l'ufficiale giudiziario non ha utilizzato la normale diligenza richiesta dall'articolo 148 del codice di rito e, pertanto, la sentenza d'appello va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte competente, che dovrà occuparsi anche di regolare le spese del giudizio di cassazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 8638/2017