di Redazione - In mancanza di "valida allegazione e prova di diversa specifica previsione contrattuale, la fideiussione si estingue quando dell'obbligazione principale si verifica l'estinzione, senza che rilevino le modalità di quest'ultima o le fonti della provvista del debitore principale e, in particolare, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'estinzione stessa abbia avuto luogo in base ad ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore, le quali non abbiano così diminuito la posizione debitoria complessiva". Lo ha sancito la Cassazione, con la recente sentenza n. 5630/2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un soggetto in relazione, tra l'altro, alla persistenza o meno della fideiussione in caso di estinzione non satisfattiva del debito garantito.
Nella vicenda di specie, la S.C. ha ritenuto di cassare la sentenza di merito impugnata, puntualizzando che la stessa non si è attenuta al principio di diritto secondo il quale: "il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di fruizione di una apertura di credito mista o atipica, ma le condizioni economiche e contrattuali dei quali siano rimesse a successive pattuizioni, con un mero generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del contenuto di quelli".
Da qui la cassazione della sentenza che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta a conseguire l'accertamento dell'intervenuta estinzione dei finanziamenti concessi da una società nonché di liberazione da responsabilità quale terza datrice di ipoteca e/o fideiussore ex articolo 1956 c.c. e di cancellazione delle ipoteche intavolate.
Cassazione, sentenza n. 5630/2017