La Polizia di Stato rammenta le disposizioni di legge sul download di materiale protetto dal diritto d'autore

di Lucia Izzo - Sul download di materiale protetto dal diritto d'Autore, ad esempio musica o film scaricati da internet, sono ancora molti i dubbi aperti riguardanti le sanzioni e le conseguenze giuridiche. Per questo è intervenuta la polizia, attraverso la pagina Facebook "Commissariato di PS online", a dettare chiarimenti in materia.


Il "post" si rivolge ai giovani, viste le frequenti domande rivolte, e ai loro genitori. Le disposizioni sull'argomento sono rintracciabili nella legge sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", L. n. 633/1941, in particolare nel capo III che si occupa delle "Difese e sanzioni giudiziarie".


La legge protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Una definizione ampia puntualizzata nelle norme successive che può spingersi al punto di ricomprendere anche programmi per elaboratore, file multimediali che contengano film, serie tv, canzoni, giochi.


In particolare, l'art. 174-ter precisa che sia punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e altre misure accessorie "Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti". 


Inoltre, ferme le sanzioni penali applicabili, l'art. 174-bis afferma che la violazione delle disposizioni previste nella sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. 


Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00 che si dovrà applicare nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Nonostante le norme di legge, tuttavia, residuano ancora dubbi che hanno ingenerato un fervente dibattito dottrinale alimentato da numerose sentenze della giurisprudenza, anche di legittimità (per approfondimenti: Cassazione: film e musica scaricati da Internet? Si può solo se non c'è il fine lucro), in particolare riguardante la possibilità di scriminare il download laddove sia a fini personali e non a scopo di lucro.

Un dibattito che si inserisce nella disciplina generale e va poi a riguardare singoli casi particolari, soprattutto stante i sempre nuovi mezzi di condivisione e download di materiale coperto dal diritto d'autore che appaiono in rete. 

Proprio in relazione ai programmi per la condivisioni di file multimediali, ad esempio BitTorrent ed eMule, la legge ha precisato che è da considerarsi illegale anche il comportamento di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.


La messa in rete, il c.d. upload, resta dunque illecito a meno che non si tratti di materiale personale o di prodotti freeware. Ciononostante non mancano siti e portali da cui il download, sia gratuitamente che a pagamento, è legale (per approfondimenti: Scaricare musica gratis o a pagamento: i siti in cui è legale) così come per altri portali che offrono strumenti per il prelievo a norma di legge (per approfondimenti: Torrentz: ecco le alternative per scaricare legalmente).


Foto: 123rf.com
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