Animali in condominio: cosa dice la legge
La normativa dettata dalla legge n. 220/2012 che ha riformato la materia condominiale ha introdotto un nuovo comma 5 all'articolo 1138 del codice civile il quale recita espressamente che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Con questa norma si è verificata la liberalizzazione degli animali nei condomini, tanto è vero che non si può vietare ai condomini di tenere un animale nel proprio appartamento.
Se questa è la regola anche la presenza degli animali in ascensore deve ritenersi tollerata.
Non mancano tuttavia voci dissonanti rispetto alla presenza degli animali all'interno dei condomini e quindi degli ascensori. Secondo una certa giurisprudenza, l'art. 1138 c.c. si riferisce all'impossibilità di vietare con regolamento la detenzione o il possesso di animali nelle proprietà esclusive, senza fare cenno alcuno alle parti comuni del condominio, come l'ascensore appunto.
Chi sostiene questa tesi ricorda che la Cassazione, con l'ordinanza 5336/2017 ha sancito che: "le pattuizioni, contenute nell'atto di acquisto di un'unita' immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà
esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni può essere convenzionalmente limitato soltanto in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche, oneri reali o, quanto meno, obbligazioni propter rem. Ne consegue che devono ritenersi invalide quelle clausole che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all'originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni, peraltro, come nella specie, ritenuto pure trasmissibile agli acquirenti dei singoli appartamenti."Insomma in base a questa sentenza i regolamenti contrattuali possono vietare l'utilizzo dell'ascensore da parte degli animali in quanto il regolamento redatto dal costruttore e approvato all'unanimità può vietare i diritti dei singoli sulla parti comuni purché non deroghino le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1138 c.c. tra le quali non compare l'art. 1102 c.c, che si occupa della disciplina delle cose comuni.
Da qui la ragione per cui parte della giurisprudenza ritiene che il regolamento contrattuale possa ad esempio limitare l'utilizzo dell'ascensore solo alle persone.
Ricordiamo infatti che l'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune al comma 1 dispone che: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa".
Una norma non solo giuridica ma anche di buon senso che, posta in relazione all'argomento trattato, consentirebbe l'uso dell'ascensore da parte di chi detiene animali in condominio, nel rispetto degli altri condomini.
È questo il quadro normativo e giurisprudenziale, nella sua complessità, che ha indotto i proprietari di animali domestici a ritenere illegittime le clausole che impediscono l'uso dell'ascensore agli animali domestici, posto che il bene viene utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione.
Da qui l'impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria delle clausola regolamentare che dispone una certa regolamentazione dell'uso dell'ascensore da parte degli animali.
Sono ammessi gli animali in ascensore?
Alle norme suddette se ne aggiunge un'altra, l'art. 17 d.p.r. n. 162/1999 vieta infatti "l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata", ma nulla stabilisce con riferimento agli animali.
Insomma la questione dal punto normativo non è chiara.
Per questo sulla questione da anni si esprimono i giudici.
Il Tribunale di Piacenza ad esempio, con la sentenza n. 142 del 28 febbraio 2020 ha precisato che il richiamo al comma 5 dell'art. 1138 c.c. riguarda solo i regolamenti condominiali di tipo assembleare, non quelli di matrice contrattuale e che quindi la volontà iniziale espressa dai condomini all'atto della realizzazione del regolamento contrattuale è accettata dai successivi acquirenti delle unità immobiliari come impegno al rispetto dei divieti in esso contenuti.
In conclusione chi possiede animali domestici, prima di acquistare un immobile in un condominio, è opportuno che verifichi contenuto e natura del regolamento condominiale per sincerarsi che lo stesso non vieti la detenzione di animali domestici.
Ovviamente se il divieto è contenuto in un regolamento assembleare, non ci saranno problemi.
Diverso il caso in cui il regolamento abbia natura contrattuale, l'accettazione dello stesso con l'acquisto dell'unità abitativa comporterà infatti la preclusione di detenere animali domestici in condominio.
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