di Valeria Zeppilli - L'amministrazione deve provare che l'apparecchio autovelox è adeguatamente segnalato, altrimenti il verbale va annullato.
Con sentenza numero 537/2017 (qui sotto allegata), il Giudice di pace di Milano ha infatti ricordato che la norma di cui all'articolo 142 del codice della strada stabilisce l'obbligo di collocare appositi segnali stradali o dispositivi luminosi con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui viene effettuato il rilevamento automatico della velocità, in maniera tale da garantire l'avvistamento tempestivo degli autovelox. La relativa prova in giudizio, poi, deve essere fornita dall'amministrazione stessa.
Nel caso di specie, il giudice era stato chiamato a giudicare in sede di impugnazione su un caso già esaminato dal Prefetto di Milano con esito negativo per l'automobilista, ribaltandolo. Del resto, come ricordato in sentenza, la legge numero 689/1981 prima e il decreto legge numero 150/2011 ora pongono l'onere di provare gli addebiti sollevati al ricorrente all'amministrazione, la quale è anche gravata di dimostrare sia la legittimità della conseguente contestazione che la responsabilità dell'accadimento in capo all'automobilista sanzionato.
Poiché, quindi, nella fattispecie all'esame del Giudice di pace non erano stati forniti elementi sufficienti circa il rispetto del disposto di cui all'articolo 142 c.d.s., il giudicante non ha potuto che decretare l'assenza sui luoghi dell'autovelox.
Peraltro l'amministrazione non ha provato neanche che la strumentazione utilizzata è stata sottoposta alla taratura periodica e ai periodici controlli equivalenti, con la conseguenza che, alla luce della sentenza numero 113/2015 della Corte costituzionale, il verbale di contestazione impugnato è da reputarsi illegittimo.
Il ricorso dell'automobilista va quindi accolto e il provvedimento del Prefetto annullato.
Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
GdP Milano testo sentenza numero 537/2017• Foto: 123rf.com