Domanda: "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo il lavoratore ha diritto alla Naspi?"
Risposta: "Il diritto a beneficiare della Naspi, ovverosia della nuova indennità di disoccupazione, spetta soltanto nei casi di perdita involontaria dell'impiego da parte del lavoratore. Ciò vuol dire che la stessa è dovuta in caso di licenziamento, ma non in caso di dimissioni.
A tal proposito va precisato che le dimissioni sono considerate sempre tali, ovverosia come una perdita volontaria dell'impiego da parte del lavoratore, anche se sono state rassegnate nell'ambito di una procedura di incentivo all'esodo. Di conseguenza, il lavoratore che perde il proprio posto non perché licenziato ma in quanto incentivato all'esodo volontario non ha diritto alla Naspi, che è un istituto volto a offrire tutela in caso di perdita involontaria dell'impiego.
Va ad ogni buon fine precisato che in alcuni casi eccezionali, diversi da quello in analisi, il legislatore ha riconosciuto il diritto a beneficiare della Naspi anche in caso di perdita del lavoro che, formalmente, non può dirsi involontaria. Si tratta, nel dettaglio: 1) dell'ipotesi di risoluzione consensuale avvenuta nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione conseguente a licenziamento per giustificato motivo oggettivo e solo se l'azienda ha almeno 15 dipendenti; 2) dell'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto conseguente al rifiuto del lavoratore di essere trasferito a una sede diversa della medesima azienda distante oltre 50km da quella presso la quale era impiegato o raggiungibile con non meno 80 minuti di viaggio su mezzi pubblici e 3) dell'ipotesi in cui il lavoratore accetta l'offerta di conciliazione a seguito di licenziamento che il Jobs Act ha previsto con riferimento al contratto a tutele crescenti".