I requisiti formali
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Il testamento è un atto che richiede specifici requisiti formali, tuttavia è accessibile ai più, poiché è possibile crearne uno, anche senza ricorrere al notaio. In quest'ottica il testamento si presenta come un atto di grande autonomia: è possibile inserirvi disposizioni non patrimoniali ed è possibile farlo da sé.
Questa forma testamentaria, ossia il testamento olografo, è disciplinata dall'art. 602 c.c. che richiede, quali requisiti, che, il testamento sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione
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La sottoscrizione deve essere posta alla fine e designare con certezza la persona del testatore, ciò significa che saranno ammissibili nomi d'arte, soprannomi… che caratterizzino con chiarezza assoluta il testatore.
La datazione
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La datazione deve essere composta da giorno, mese e anno, ciò per garantire la veridicità dell'atto in relazione a possibili questioni nascenti dalla cronologia del documento.
I vizi del testamento olografo
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Il testamento olografo, ai sensi dell'art. 606 c.c., è nullo laddove manchi autografia o sottoscrizione. Nel caso in cui fossero presenti altri difetti formali, sarà possibile annullare il testamento su istanza di chiunque vi abbia interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è data esecuzione al testamento.
Il testamento, per gli studiosi del diritto e non solo, è uno dei documenti più affascinanti perché rende il testatore, una sorta di 'legislatore' per ciò che riguarda i suoi interessi, i quali spaziano dal foro del diritto al foro dell'anima, un ponte tra la vita e la morte, un microfono che porta al presente le voci del passato e rende 'diritto' ciò che è volontà.
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