di Marina Crisafi - Non occorre attendere l'arrivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria per sporgere denuncia o presentare querela in una caserma dei carabinieri o ad uno sportello di polizia. È sufficiente, infatti, anche un agente semplice che potrà attendere alle formalità del ricevimento purché poi venga assicurata la trasmissione all'autorità giudiziaria da un ufficiale. È questo il contenuto della circolare n. 1929/2017 della procura di Pordenone (qui sotto allegata) circa la possibilità di utilizzare gli agenti semplici per occuparsi del ricevimento di denunce e querele negli uffici, evitando in tal modo le lunghe code per espletare questo tipo di formalità.
Stando alla lettera del codice di procedura penale solo gli ufficiali di polizia giudiziaria sono abilitati a tali incombenze e per questo la procura aveva prima emanato una circolare opposta (nel febbraio scorso, ora revocata d'ufficio), uniformandosi alle indicazioni della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste (n. 442/2015), conforme, peraltro, ad analogo orientamento già seguito da altre procure, secondo il quale nulla osta alla presentazione di denunce e querele anche ad un agente di P.G. "purché - siano - successivamente trasmesse all'autorità giudiziaria da un ufficiale di P.G.".
Del resto, la stessa Cassazione (cfr. sentenza n. 17449/2008) si è pronunciata nel senso che "è valida la querela presentata ad un agente, anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall'art. 333, comma 2, richiamato dall'art. 337, comma 1, c.p.p., in quanto, ai fini di tale previsione è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l'atto sia, invece, materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che l'inoltro all'autorità giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell'ufficiale di P.G. che dirige l'ufficio; inoltre, tale formalità non è prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di invalidità dell'atto di querela ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato".
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Circolare Procura Pordenone n. 1929/2017• Foto: 123rf.com