Nel caso di specie, il legale era stato sottoposto a procedimento dopo che nei suoi confronti erano stati presentati numerosi esposti aventi ad oggetto le modalità con le quali egli aveva condotto i colloqui relativi alla pratica professionale di alcune aspiranti professioniste del foro. In particolare, gli atteggiamenti assunti dall'uomo si erano manifestati come molesti, eccessivamente insistenti, fastidiosi, arrogantemente invadenti e tali da generare una pressante intromissione della sfera altrui di quiete e libertà.
Per il CNF, si tratta di un comportamento contrario ai principi generali di probità e correttezza, valevoli anche al di fuori dell'attività professionale, e caratterizzato dal particolare disvalore che emerge chiaramente se solo si considera che le giovani si rivolgevano all'avvocato sperando di trovare uno studio ove accrescere le loro competenze e "aspettandosi non solo rispetto personale nei loro confronti ma un rigore dettato dall'incarico che egli avrebbe dovuto assumere, quello appunto di esempio e guida per la loro formazione professionale".
La conclusione, quindi, non può che essere una sola: l'avvocato va sospeso per un anno dalla professione.
CNF testo sentenza numero 2/2017• Foto: 123rf.com