di Marina Crisafi - Non c'è reato nel caso in cui il coniuge obbligato al mantenimento versi l'assegno in ritardo all'ex e ai figli. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2 n. 2 c.p., si configura infatti quando sussiste un'omissione senza giustificato motivo o sono effettuati pagamenti irrisori. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Palermo (con la recente sentenza n. 132/2017 qui sotto allegata), confermando l'assoluzione nei confronti di un uomo denunciato dalla ex moglie per il mancato rispetto del versamento dell'assegno mensile.
Nella vicenda, la donna denunciava che l'ex marito aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza a lei e alle figlie, tanto da spingerla, non potendo sopperire ai propri bisogni e a quelli delle bambine, essendo disoccupata, a ricorrere all'aiuto dei propri familiari, mentre l'uomo aveva continuato ad espletare la propria attività di vigile del fuoco percependo regolare retribuzione mensile.
In realtà, attestano i giudici, dalle concordi dichiarazioni rese dai testimoni, era emerso che l'uomo, seppur con qualche ritardo (solo nel primo periodo), aveva sempre ottemperato all'obbligo di corrispondere integralmente gli importi da lui dovuti a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie e delle due figlie minori (quantificati in 400 euro per queste ultime e in 100 per la moglie). Sennonchè, rileva la corte territoriale, "trattandosi di un unico reato permanente, deve escludersi che l'imputato, abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori, né, tantomeno, che si sia sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile".
Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, scrive infatti la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimilità (cfr. Cass. n. 479/1992), "il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare".
Per cui, aderendo all'indirizzo di legittimità sopra riportato, la Corte ha escluso la sussistenza del reato.
Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 132/2017
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